Ordinanza n. 295/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1988
dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Paita
Dante e l'Impresa ICEA, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima
serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto
l'opposizione al decreto ingiuntivo, il Pretore di La Spezia, a
seguito della istanza di provvisoria esecutorietà avanzata
dall'opposto Umberto Calvosa sul rilievo che l'opposizione medesima -
promossa da Dante Paita, che tra l'altro eccepiva l'inadempimento
della controparte - non era fondata su prova scritta, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dell'art. 648 (primo comma) c.p.c.;
che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata, non
richiedendo, al fine della concessione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova
scritta, la sussistenza del pericolo nel ritardo, si pone in
contrasto con gli artt. 24 e 3, primo comma, della Costituzione, in
quanto oblitera il giusto equilibrio - osservato perfino nella
disciplina dell'ipotesi di esecuzione provvisoria della sentenza di
primo grado (art. 282 c.p.c.) - fra diritto di agire e diritto di
difendersi in giudizio;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, con
il sancire una attenuazione dell'onere probatorio a favore
dell'istante opposto, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3,
secondo (recte primo) comma, in quanto siffatta attenuazione non ha
più ragion d'essere in presenza dell'opposizione, sia questa fondata
su prova scritta o no;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
eccepito l'inammissibilità - per non avere spiegato l'autorità
remittente perché, nel giudizio a quo, avrebbe dovuto essere
necessariamente concessa l'esecuzione provvisoria del decreto - e,
nel merito, l'infondatezza della questione;
Considerato, quanto al primo profilo, che la discrezionalità
attribuita al giudice istruttore dalla norma impugnata ai fini della
concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione non
fondata su prova scritta, deve ovviamente essere esercitata, come in
ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare, attraverso la
congiunta valutazione del fumus boni juris e del periculum in mora,
elemento che, dunque, è richiesto nell'ipotesi di cui si tratta
(cfr. sentenza n. 137 del 1984 in motivazione);
che, quanto al secondo profilo, la denunciata attenuazione di
onere probatorio, sia pure ai fini della concessione della
provvisoria esecuzione, non sussiste, perché in ogni caso la
valutazione del fumus boni juris va operata anche nei confronti della
prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto
ingiuntivo (cfr. sent. n. 137 del 1984 in motivazione);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore
di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte