Ordinanza n. 295/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1996
dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione
Siciliana, nel procedimento relativo al decreto n. 3105 del 22 giugno
1994 della Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia -
sezione distaccata di Catania - iscritta al n. 730 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di controllo la relativa
sezione della Corte dei conti per la regione Siciliana ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
che a parere del giudice rimettente la norma impugnata, nel
disporre, a decorrere dal 1 gennaio 1994, un aumento dei canoni degli
alloggi concessi in uso da parte dell'Amministrazione statale in
favore dei propri dipendenti, senza nulla dire in relazione ai
contratti in corso, impone di estendere l'aumento anche a tali
contratti;
che siffatta interpretazione, da ritenersi obbligata, implica una
lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché la
situazione dei conduttori di alloggi di proprietà statale viene ad
essere discriminata rispetto a quella dei conduttori di alloggi di
proprietà privata; mentre per questi ultimi, infatti, ogni aumento
del canone decorre dopo un anno dalla conclusione del contratto, i
primi si vedono imposto unilateralmente siffatto aumento, prima della
scadenza annuale di cui all'art. 24 della legge n. 392 del 1978 ed in
maniera incompatibile con le regole contrattuali sottoscritte da
entrambe le parti;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata non fondata, perché la norma impugnata non crea
alcuna disparità di trattamento ed assimila il canone di locazione
dei beni pubblici alle regole fissate per le concessioni
amministrative.
Considerato, preliminarmente ad ogni altro rilievo, che la norma
impugnata dispone che i criteri per la rideterminazione dei canoni in
oggetto siano fissati, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della disposizione, con decreti dei Ministri interessati,
emanati di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori
pubblici;
che tali decreti a tutt'oggi non risultano essere stati ancora
emanati;
che pertanto, mancando in concreto il riferimento esatto ai
criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di
causa, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi
manifestamente inammissibile, dal momento che l'assenza dei predetti
decreti rende sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed
inattuale la lamentata lesione (v. ordinanza n. 57 del 1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte