Ordinanza n. 295/1999
Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 627/1978
- art. 7legge 249/1976
usata come parametro
citata
- art. 3legge 549/1995
- art. 3legge 662/1996
- art. 3Sanzioni tributarie
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con ordinanza emessa
il 3 dicembre 1997 dalla commissione tributaria provinciale di
Piacenza sul ricorso proposto da Caregnini Luigi contro l'ufficio IVA
di Piacenza, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 - prima
serie speciale - dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con
ordinanza emessa il 3 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978,
n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge
10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di
emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti);
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata, nel
prevedere, per l'ipotesi in cui siano indicati nella bolla di
accompagnamento beni diversi da quelli trasportati, una pena
pecuniaria pari nel minimo a L. 4.000.000, violerebbe:
a) il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza di cui
all'art. 3 della Costituzione in quanto non consentirebbe di graduare
in modo adeguato la sanzione equiparando, ai fini dell'irrogazione
del minimo della pena, fatti e situazioni di diversa gravità;
b) il principio di capacità contributiva fissato dall'art. 53
della Costituzione è riferibile, oltre che ai tributi, alle pene
pecuniarie;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare,
la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto
l'abrogazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione
del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, disposta dal
d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (Regolamento di attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione
dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti),
comporterebbe, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), la non punibilità dei fatti
oggetto del giudizio a quo e renderebbe, pertanto, irrilevante la
questione di costituzionalità sollevata;
che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione
sarebbe, comunque, infondata in quanto la misura minima della pena
pecuniaria sarebbe giustificata dal forte grado di pericolosità
fiscale della condotta sanzionata e non risulterebbe, pertanto,
lesiva né del principio di eguaglianza né di quello di
ragionevolezza;
che sarebbe, altresì, infondata l'evocazione del parametro di
cui all'art. 53 della Costituzione, dovendo la materia sanzionatoria
ritenersi estranea alla sfera di applicazione di tale norma "diretta
sostanzialmente a disciplinare alcuni dei presupposti della potestà
di imposizione";
Considerato che il d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, ha abrogato le
disposizioni, contenute nel d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, che
prevedevano l'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento
dei beni viaggianti;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è stato approvato il decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale, all'art. 3, comma 2,
ha disposto che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un
fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile";
che detta disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello
stesso decreto legislativo, è applicabile ai procedimenti in corso
alla data del 1 aprile 1998;
che pertanto, alla luce di tali disposizioni, si rende
indispensabile il riesame, a cura del giudice a quo della rilevanza
della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria
provinciale di Piacenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte