Ordinanza n. 295/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41legge 1168/1961
- art. 73legge 599/1954
usata come parametro
citata
- art. 15legge 382/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge
18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), "in
combinato disposto" con l'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n. 599
(Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1998
dal tribunale amministrativo regionale della Campania, iscritta al
n. 835 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 giugno 1998, pervenuta a
questa Corte il 18 dicembre 2000, il tribunale amministrativo
regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione,
dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri), "in combinato disposto" con l'art. 73 della legge
31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica);
che il remittente premette che il ricorrente nel giudizio a
quo, impugnando i provvedimenti con cui era stato sottoposto a
procedimento disciplinare e colpito dalla sanzione di perdita del
grado per rimozione, aveva lamentato fra l'altro che gli fosse stata
preclusa la possibilità di farsi difendere, nel procedimento
disciplinare medesimo, da un militare non appartenente al medesimo
corpo, e aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della norma
che prevede la obbligatorietà della difesa ad opera di un ufficiale
appartenente al medesimo corpo;
che il giudice a quo ricorda la sentenza di questa Corte
n. 37 del 1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio
1978, n. 382, nella parte in cui non prevedeva per il militare
sottoposto a procedimento disciplinare la facoltà di indicare come
difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente
all'ente nel quale egli presta servizio;
che, sempre secondo il remittente, analoga limitazione al
diritto di difesa sarebbe prevista in base all'art. 41 della legge
n. 1168 del 1961 e all'art. 74 (recte: 73) della legge n. 599 del
1954, e sarebbe tuttora in vigore, nonostante la citata pronuncia di
questa Corte, in ragione della specialità del rapporto di servizio
dei sottufficiali nonché dei vice brigadieri e dei militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri, di cui alle leggi da ultimo citate;
che, tuttavia, tali norme sarebbero di dubbia compatibilità
con l'art. 97 della Costituzione, il quale esigerebbe regole
procedurali sull'attività amministrativa dirette ad assicurare una
esatta valutazione degli interessi coinvolti nella decisione: la
limitata possibilità di scelta del difensore da parte
dell'incolpato, in forza della quale il difensore sarebbe in ogni
caso in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al comandante
di corpo, che è l'autorità chiamata a decidere sull'infrazione,
sarebbe irragionevole e incongruente rispetto ai principi di
imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, e alla finalità
di assicurare una adeguata e indipendente difesa al militare, atteso
che il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione
gerarchica potrebbe essere tale, in alcuni casi, da non garantire
l'espletamento del mandato difensivo in modo adeguatamente imparziale
e indipendente da pressioni esterne;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiaratainfondata;
che, secondo l'interveniente, le conclusioni enunciate nella
sentenza n. 37 del 1992 di questa Corte discenderebbero dalla
premessa di una circoscritta definizione dell'"ente" cui essa si
riferisce, termine con il quale si identificherebbe una unità
organizzativa sottoposta alla direzione di un comandante nei cui
rispetti il militare prescelto come difensore è in ogni caso in
posizione di subordinazione gerarchica, mentre nella prospettazione
odierna del giudice a quo ci si riferirebbe genericamente al "corpo"
militare, senza specificare il significato del termine, che peraltro
non compare nelle disposizioni impugnate, sembrando così volersi
riferire all'intera struttura di appartenenza del militare incolpato,
ipotesi questa che sarebbe già stata valutata conforme all'art. 97
della Costituzione: ma in tal modo, ipotizzando una facoltà di
scelta del difensore al di fuori di tale struttura, il giudizio
disciplinare perderebbe i connotati degli interna corporis, e
vedrebbe assicurate per il difensore maggiori cautele di quante ne
siano previste per lo stesso giudice disciplinare; se invece il
giudice a quo intendesse lamentare che la scelta del difensore debba
avvenire all'interno della singola unità organizzativa, la questione
si risolverebbe attraverso la corretta interpretazione della norma
impugnata.
Considerato che le due disposizioni impugnate si riferiscono,
rispettivamente, ai sottufficiali di tutte le armi (art. 73 della
legge n. 599 del 1954) e ai vice brigadieri e militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri (art. 41 della legge n. 1168 del 1961);
che, trattandosi nella specie di un giudizio disciplinare nei
confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo,
dell'Arma dei carabinieri, non risulta in alcun modo applicabile
l'art. 41 della legge n. 1168 del 1961, né alcun "combinato
disposto" tra tale norma e l'altra norma impugnata: onde la questione
va circoscritta all'art. 73, secondo comma, della legge n. 599 del
1954, risultando invece manifestamente inammissibile con riguardo
all'altra disposizione denunciata;
che, quanto all'art. 73, secondo comma, della legge n. 599
del 1954 - premesso che deve consentirsi sulla sua attuale vigenza e
sulla sua estraneità all'ambito della pronuncia di cui alla
richiamata sentenza di questa Corte n. 37 del 1992, che si riferiva a
disposizione concernente il procedimento per l'irrogazione di
sanzioni disciplinari di corpo, mentre la disposizione oggi
denunciata riguarda il procedimento per l'irrogazione di sanzioni
disciplinari di stato - esso si limita a stabilire che "il difensore
deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello
rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve
trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70" (che
stabilisce a sua volta i casi di incompatibilità per i componenti
della commissione di disciplina, in ragione del rapporto di
dipendenza gerarchica dell'incolpato, o delle attività svolte in
rapporto a procedimenti attinenti allo stesso fatto, o dei rapporti
di parentela o affinità fra di loro, o della qualità di offeso o di
danneggiato o di parente o affine di essi o del giudicando, o degli
speciali uffici ricoperti, o infine della sottoposizione a
procedimento penale o disciplinare);
che dal tenore e dalla ratio della disposizione impugnata non
si ricava affatto la limitazione lamentata dal remittente, secondo
cui il difensore dovrebbe essere scelto fra gli ufficiali in servizio
appartenenti al medesimo "corpo" cui appartiene l'incolpato, cioè ad
una unità organizzativa "sottoposta alla direzione di un comandante
nei cui rispetti il militare prescelto come difensore è, in ogni
caso, in posizione di subordinazione gerarchica" (sentenza n. 37 del
1992); né tale limitazione è ricavabile da altre disposizioni, in
particolare dall'art. 41, secondo comma, della legge n. 1168 del
1961, pure denunciato, la cui analoga formulazione ("Il militare può
farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato
dal presidente della commissione di disciplina, che sia di grado
inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna
delle condizioni di cui all'art. 40") non dà, a sua volta, alcun
fondamento alla limitazione in questione;
che pertanto la questione, a questo riguardo, si palesa
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1961,
n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 31 luglio 1954,
n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica), sollevata, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo regionale con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte