Ordinanza n. 296/1987
Altra decisione · depositata il 28/07/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
citata
- art. 14d.P.R. 640/1975
- art. 2d.P.R. 640/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con tre ricorsi della Regione Sicilia notificati
rispettivamente il 15 settembre 1980, il 16 luglio 1981 e il 19
luglio 1982, depositati in cancelleria il 29 settembre 1980, il 24
luglio 1981 e il 24 luglio 1982 ed iscritti al n. 27 del registro
ricorsi 1980, al n. 32 del registro ricorsi 1981 e al n. 12 del
registro ricorsi 1982, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
di decreti emessi dal Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 luglio
1980, 15 maggio 1981 e il 17 maggio 1982, tutti concernenti il
divieto di afflusso di veicoli a motore, nel periodo estivo, nelle
isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, nel comune di Lipari e nelle
Eolie.
Udito nella Camera di Consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con tre distinti ricorsi notificati, rispettivamente,
in data 15 settembre 1980, 16 luglio 1981 e 19 luglio 1982 la Regione
siciliana, in persona del suo presidente pro tempore, ha sollevato
altrettanti conflitti di attribuzione avverso i decreti del Ministro
dei lavori pubblici nn. 1022 e 862 del 7 luglio 1980 (reg. confl.
27/80), 15 maggio 1981 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 22 maggio 1981 - (reg. confl. 32/81) e n. 667 del 17 maggio 1982,
modif. il 22 giugno 1982 (reg. confl. 12/82), aventi tutti ad oggetto
il divieto di afflusso nelle isole Eolie di veicoli a motore, non
appartenenti ai residenti, nel periodo estivo (mesi di luglio e
agosto degli anni 1980, 1981 e 1982);
che la Regione ricorrente - premesso che tale misura trova
fondamento nella legge statale 20 giugno 1966 n. 599 che attribuisce
la competenza a provvedere al Ministro dei lavori pubblici "d'intesa
con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le
amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura,
soggiorno e turismo" - lamenta che i decreti impugnati, essendo stati
adottati d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo,
anziché con l'assessore regionale al turismo, ledono le proprie
attribuzioni amministrative in una materia demandata alla propria
competenza esclusiva (art. 14, lett. n) St. Sic. e art. 2 delle
relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 agosto 1975, n.
640);
che con ordinanza n. 123 del 13 aprile 1983, resa nel conflitto
12/82, questa Corte ha rigettato la domanda incidentale di
sospensione avanzata dalla Regione ricorrente;
che con atti del 21 febbraio 1986 il Presidente della Regione
siciliana, atteso che il più recente D.M. 21 giugno 1985, reso nella
stessa materia, era stato adottato previo parere dell'Assessorato al
turismo di essa Regione, ha rinunziato ai predetti ricorsi nn. 27/80,
32/81 e 12/82 reg. confl.;
che tali rinunzie sono state ritualmente accettate;
Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del
processo, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinti per rinunzia i processi relativi ai ricorsi per
conflitto di attribuzioni contrassegnati dai nn. 27 reg. confl. 1980,
32 reg. confl. 1981, 12 reg. confl.1982, proposti dalla Regione
siciliana contro rispettivamente, i decreti del Ministro dei lavori
pubblici del 7 luglio 1980 nn. 862 e 1022; del 15 maggio 1981 e del
17 maggio 1982 n. 667, modif. il 22 maggio 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte