Ordinanza n. 296/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12r.d.l. 652/1939
- art. 2d.lgs. 514/1948
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.
13 aprile 1939 n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939 n. 1249 e
modificato dall'art. 2, n. 12, del d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514
(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano),
promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Firenze, iscritta al n. 204 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 200 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla società
Hega Anstalt ed avente ad oggetto la classificazione di una casa
colonica ai fini della valutazione della relativa rendita catastale
la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza
del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 204 del 1981), sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l.
11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs 8 aprile
1948 n. 514, in quanto non impone, per la valutazione delle singole
unità immobiliari da parte dell'ufficio tecnico erariale, l'obbligo
di motivazione;
che alla Commissione tale mancata prescrizione sembrava
pregiudicare l'esercizio dei diritti del contribuente, così violando
l'art. 24 Cost., e sembrava altresì dar luogo ad un'ingiustificata
disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto a quanto avveniva
per le imposte dirette, relativamente alle quali gli avvisi
d'accertamento dovevano essere sempre motivati per legge;
Considerato che l'assenza di previsione esplicita, nella norma
impugnata, dell'obbligo di motivazione delle classificazioni operate
dall'ufficio tecnico erariale non significa che la motivazione stessa
non debba, almeno implicitamente, esservi manifestata: infatti il
difetto di essa ben può integrare un vizio di legittimità dei
provvedimenti amministrativi valutativi;
che la censura di violazione del principio di eguaglianza è
palesemente inconsistente, non potendo assimilarsi le classificazioni
catastali agli accertamenti in materia di imposte dirette;
che anche l'art. 24 Cost. è male invocato, in quanto la norma
impugnata non ha alcuna efficacia processuale e perciò non attiene
alla difesa "in giudizio" dei diritti;
che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l.
11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs. 8 aprile
1948 n. 514, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla
Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte