Ordinanza n. 296/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1990
dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra "Il
Covo" S.n.c. e Pennisi Maria ed altri, iscritta al n. 95 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il conduttore di un
immobile adibito ad uso non abitativo - assumendo di non aver potuto
esercitare il diritto di prelazione ex art. 38 della legge n. 392 del
1978 (per la mancata comunicazione da parte del locatore della
intenzione di vendere l'immobile) né il diritto di riscatto,
previsto dall'art. 39 della legge stessa (per il fraudolento
comportamento del locatore diretto a non far conoscere al conduttore
vendita e trascrizione dell'immobile medesimo) - aveva chiesto che,
accertato tale comportamento fraudolento, si disponesse ugualmente il
riscatto, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 20 aprile
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
che, in sostanza, il giudice a quo ripropone la questione già
sottoposta, con varie ordinanze della Corte di cassazione, all'esame
di questa Corte (R.O. n. 692 del 1989; nn. 32 e 33 del 1990 nonché
n. 390 del 1990) e già decisa con sentenza n. 228 del 1990 e con
ordinanza n. 487 del 1990;
che il dubbio prospettato nelle menzionate ordinanze di
rimessione, cui quella odierna - adottandone testualmente il
contenuto - fa espresso riferimento, concerneva anche allora l'art.
39 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui fa decorrere il
termine di decadenza di sei mesi per l'esercizio del diritto di
riscatto dalla data di trascrizione del contratto di compravendita; e
tanto per l'asserita riduzione delle possibilità per il conduttore
di tutelare il proprio diritto e per la irrazionalità della scelta
di siffatto termine;
che, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta
infondatezza richiamandosi alla sentenza n. 228 del 1990;
Considerato che la questione già è stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 228 del 1990 sulla base della sostanziale
congruità dei termini a fronte del generale interesse di certezza
sotteso al regime di circolazione dei beni immobili;
che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte