Ordinanza n. 296/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
usata come parametro
citata
- art. 15r.d. 332/1928
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dalla Corte
d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il comune di
Ussita e MA.CO.GE. S.r.l., iscritta al n. 810 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che la Corte d'appello di Roma - sezione speciale per gli
usi civici, con ordinanza del 3 aprile 1997, pervenuta il 5 novembre
1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che
la sospensione dei termini nel periodo feriale si applichi anche a
quello previsto dall'art. 15, quarto comma, del regio decreto 26
febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento di esecuzione
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi
civici del Regno), per la proposizione, avanti il Commissario per la
liquidazione degli usi civici, dell'opposizione al progetto di
affrancamento dei diritti di uso civico;
che il giudice rimettente ritiene che il termine sancito dal
citato art. 15, quarto comma, del r.d. n. 332 del 1928 sia un termine
sostanziale, e non processuale, essendo previsto per la proposizione
di un'azione giudiziaria, e che, comunque, quella del Commissario per
la liquidazione degli usi civici sia una giurisdizione speciale, come
sarebbe dimostrato dal fatto che le questioni relative al riparto di
attribuzioni fra tale organo ed il giudice ordinario sono risolte con
regolamento di giurisdizione e non di competenza;
che, in tal modo, la sospensione dei termini prevista dalla legge
n. 742 del 1969 non potrebbe applicarsi al giudizio a quo in quanto
prevista soltanto per i termini processuali e nell'ambito dei soli
giudizi avanti le giurisdizioni ordinarie ed amministrative;
che, così interpretato, l'art. 1 della legge n. 742 del 1969
risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dato che, essendo l'istituto della sospensione dei termini
processuali in periodo feriale nato dall'esigenza di assicurare un
periodo di riposo agli avvocati e procuratori legali, la mancata
applicazione dello stesso al termine per proporre opposizione contro
il progetto di liquidazione degli usi civici "comporta una disparità
di trattamento fra titolari di medesime posizioni giuridiche, con
violazione dell'art. 3 Cost., ed ancor più incide sul diritto di
difesa, con violazione dell'art. 24 Cost., quando, come nel caso, la
possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico
rimedio per far valere il suo diritto, essendo evidente che tale
possibilità, per la brevità del termine, è fortemente limitata
dalla difficoltà di avvalersi dell'opera del difensore nel periodo
destinato al riposo degli avvocati";
che, d'altra parte, non vi sarebbero preminenti ragioni a tutela
di altri valori costituzionali, tali da giustificare la rigorosa
osservanza del termine de quo;
che, a conforto della propria tesi, la Corte d'appello richiama
diverse pronunce della Corte costituzionale, con le quali è stato
dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 in
fattispecie analoghe (sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n.
278 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992);
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è
costituita alcuna parte, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio del ministri.
Considerato che la questione verte sulla legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
- dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non
dispone che la sospensione feriale, prevista per i "termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle
amministrative"; si applichi anche al termine previsto dall'art. 15,
quarto comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
(Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 16 giugno
1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) per la
proposizione, avanti il Commissario per la liquidazione degli usi
civici, dell'opposizione al progetto di affrancamento dei diritti di
uso civico;
che, secondo il giudice a quo al termine previsto dalla norma
impugnata non può applicarsi la sospensione feriale, per due motivi:
a) perché sarebbe di tipo sostanziale (cioè previsto, a pena di
decadenza, per la proposizione di un'azione) e non processuale (cioè
relativo agli adempimenti previsti all'interno di un giudizio già
iniziato); b) perché si riferirebbe ad un processo avanti una
giurisdizione speciale, quale sarebbe quella del Commissario per gli
usi civici;
che, quanto al primo argomento, la Corte costituzionale si è
ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe, dichiarando che la
sospensione feriale dei termini deve applicarsi a tutti i casi in cui
la "possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare
l'unico rimedio per far valere un suo diritto" e, quindi, anche ai
termini previsti per la proposizione di un'azione, al di là del
richiamo formalistico all'una o all'altra categoria di termini (cfr.
le sentenze n. 255 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992, n. 268
del 1993), e a partire dal 1990 anche la giurisprudenza della Corte
di cassazione include nella nozione di termine processuale, ai fini
della sospensione feriale, quello entro il quale deve essere proposta
l'azione giudiziaria (v. Cass., 19 luglio 1990, n. 7409; Cass., 28
maggio 1991, n. 6041);
che, quanto al secondo argomento, la natura della giurisdizione
del Commissario per gli usi civici non ha formato specificamente
oggetto delle pronunce della Corte costituzionale - pur se non sono
mancati alcuni accenni in proposito (v. le sentenze n. 73 del 1970,
n. 398 del 1989, n. 133 del 1993, n. 46 del 1995) -, né sembra
potersi affermare con univoca certezza alla luce della giurisprudenza
ordinaria (v. Cass., sez. un., 13 dicembre 1973, n. 3378; Cass., sez.
un., 15 marzo 1975, n. 1004; Cass., sez. un., 12 dicembre 1988, n.
6760) e della dottrina, anche perché "la distinzione tra
giurisdizioni ordinarie e speciali non trova fondamento in esplicite
determinazioni di diritto positivo; essa è delineata dalla dottrina
e dalla giurisprudenza" ed "il criterio discretivo..., già in
passato d'ardua determinazione, è divenuto, in seguito all'entrata
in vigore della Costituzione repubblicana, ancora più incerto,
avendo questa esteso alle giurisdizioni speciali preesistenti alcuni
dei caratteri che si consideravano propri di quella ordinaria" (cfr.
la sentenza di questa Corte n. 278 del 1987);
che, peraltro, stante la lata dizione della norma impugnata, che
dispone la sospensione feriale dei termini "relativi alle
giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative", è possibile
ritenere già ricompresa in queste ultime - almeno ai fini della
sospensione dei termini - anche la giurisdizione del Commissario per
gli usi civici, la quale - benché sia diversa da quelle tipiche ed
abbia ad oggetto diritti soggettivi - riguarda rapporti generalmente
intercorrenti con la pubblica amministrazione.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici, con
ordinanza del 3 aprile 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte