Ordinanza n. 296/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 319/1976
- art. 28d.lgs. 152/1999
usata come parametro
citata
- art. 15legge 689/1981
- art. 223Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme
tecniche in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli
articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole), promosso con Ordinanza emessa il 11 maggio 2000 dal
tribunale di Vicenza, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con Ordinanza emessa il 11 maggio 2000, pervenuta a
questa Corte il 25 settembre 2000, il tribunale di Vicenza in
composizione monocratica ha sollevato, nel corso di un procedimento
penale a carico di un imputato del reato di cui all'art. 21, quarto
comma, della legge n. 319 del 1976 (scarico idrico con superamento
dei limiti di accettabilità stabiliti per parametri di natura
tossica persistente e bioaccumulabile), questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 9 e delle norme tecniche in calce alla
tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento), nonché degli articoli 28, comma 3, e
50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole), "nella parte in cui dette norme di
legge non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione
nelle ipotesi in cui l'analisi eseguita ad iniziativa della pubblica
amministrazione accerti superamenti tabellari di parametri relativi a
sostanze non degradabili e ci si trovi pertanto in presenza di
campioni di reflui non deteriorabili";
che il remittente premette che è stato contestato
all'imputato il superamento dei parametri cadmio, rame e zinco,
metalli non degradabili e determinabili nei campioni di reflui in
ogni tempo nella medesima concentrazione riscontrabile nel campione
immediatamente analizzato ad iniziativa della pubblica
amministrazione; che l'attività di campionamento e analisi dei
reflui, finalizzata all'accertamento dell'osservanza della normativa
in materia di tutela delle acque, è attività amministrativa di
natura extra-processuale, regolata dall'art. 15 della legge
24 novembre 1981, n. 689, che prevederebbe come principio generale la
facoltà dell'interessato di chiedere la revisione delle analisi; e
che ai sensi dell'art. 223 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fanno parte del
fascicolo per il dibattimento, e possono essere direttamente
utilizzati dal giudice, sia i verbali di revisione di analisi che i
verbali di analisi non ripetibili;
che, secondo il giudice a quo, andrebbero ritenute non
ripetibili le analisi di campioni per le quali le leggi relative non
prevedano la revisione, con implicito rinvio alla normativa specifica
sui casi di ripetibilità o non ripetibilità delle analisi sotto il
profilo tecnico-scientifico; e che pertanto, per una piena attuazione
del diritto di difesa e per la presenza del principio generale
dettato dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981, la normativa
specifica dovrebbe prevedere o meno la revisione delle analisi a
seconda che si tratti di campione non deteriorabile o di campione
deteriorabile;
che, osserva l'autorità remittente, la normativa specifica
in tema di tutela delle acque dall'inquinamento non prevede la
revisione delle analisi, anche quando i risultati siano tali da
doversi ipotizzare il superamento di parametri costituiti da metalli
pesanti, e si tratti pertanto di un campione di refluo non
deteriorabile: mentre altre normative specifiche, come quelle in tema
di emissioni in atmosfera ed in materia alimentare, prevedono la
revisione delle analisi;
che pertanto, secondo il giudice a quo, sarebbe ipotizzabile
una ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo della
tutela processuale, con violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e
irrilevante e comunque infondata";
che l'eccepita inammissibilità discenderebbe dalla mancanza
di una più precisa individuazione delle disposizioni sub judice;
mentre, in punto di rilevanza, non apparirebbe sufficiente
l'affermazione basata sulla non degradabilità dei metalli;
che, comunque, secondo l'interveniente, non sussisterebbe
alcuna violazione dei precetti costituzionali indicati dal
remittente.
Considerato che la denuncia del giudice a quo, pur mettendo in
evidenza margini di incertezza nella individuazione delle norme
specificamente applicabili alla fattispecie, data la successione di
esse verificatasi nel tempo, investe univocamente l'asserita lacuna
normativa derivante dalla mancata previsione, nella disciplina
relativa ai controlli sugli scarichi idrici, della possibilità di
chiedere in sede amministrativa analisi di revisione, quando il
superamento dei limiti di accettabilità prescritti riguardi, come
nella specie, sostanze presenti in campioni non deteriorabili, per le
quali esisterebbe, secondo il remittente, la possibilità tecnica di
ripetere le analisi: onde non merita accoglimento l'eccezione di
inammissibilità avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio;
che peraltro il giudice a quo non lamenta l'avvenuta
violazione, nella specie, delle garanzie procedimentali necessarie ai
fini dell'esecuzione delle analisi dei reflui, secondo quanto
stabilito nella sentenza n. 248 del 1983 di questa Corte, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, settimo
comma, della legge n. 319 del 1976 nella parte in cui non prevedeva
che sia dato avviso al titolare dello scarico, affinché egli possa
presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,
all'esecuzione delle analisi stesse (cfr. anche, fra le altre, le
sentenze n. 149 del 1969 e n. 330 del 1990);
che, una volta assicurate le garanzie di difesa nei riguardi
della esecuzione delle analisi, la previsione di una revisione delle
stesse in via amministrativa non risponde ad un vincolo
costituzionale, anche indipendentemente dalla possibilità tecnica di
una siffatta revisione in relazione al carattere deteriorabile o meno
dei campioni prelevati; mentre solo se l'analisi di campioni fosse
effettuata senza contraddittorio, il mancato riconoscimento del
diritto alla revisione violerebbe il diritto di difesa (cfr. sentenza
n. 15 del 1986);
che l'utilizzabilità nel processo degli accertamenti
effettuati in via amministrativa, sia quando è prevista la
possibilità della revisione, sia quando tale possibilità non è
prevista, è regolata dall'art. 223 delle norme di coordinamento del
codice di procedura penale, in ogni caso condizionando l'inserimento
dei verbali nel fascicolo per il dibattimento all'osservanza delle
garanzie procedimentali prescritte (comma 3): norma che il remittente
evoca, senza peraltro farla oggetto di alcuna censura;
che pertanto non sono violati né il principio di
eguaglianza, né il diritto di difesa, onde la questione si palesa
come manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche
dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli
articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Vicenza con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte