Ordinanza n. 297/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
- art. 23legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 maggio 1974 dal tribunale di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Cristalli Marcella e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 313 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 25 settembre 1974;
2) ordinanza emessa il 12 giugno 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Taroni
Vanda e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
336 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.
- Visto l'atto di costituzione di Cristalli Marcella;
udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nel combinato disposto (tribunale di
Piacenza) o in relazione (giudice del lavoro del tribunale di Reggio
Emilia) con l'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto
1962, n. 1338, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che con sentenza n. 230- del 1974 di questa Corte
(vedasi anche l'ordinanza n.- 296 in data odierna) è già stata
dichiarata l'illegittimità - costituzionale delle suddette norme.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti
di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230
del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento
minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai
titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o
gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni
dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte