Ordinanza n. 297/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), promosso
con l'ordinanza emessa il 12 settembre 1984 dal Giudice tutelare di
Torino sull'istanza proposta da D'Emanuele Simona iscritta al n. 1199
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - il giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza"). Questa disposizione, nel disciplinare il
caso in cui la gestante che promuove la procedura per l'interruzione
della gravidanza sia di età inferiore ai diciotto anni, richiede
l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, o in casi
particolari l'intervento del giudice tutelare;
2. - il meccanismo previsto dalla norma censurata violerebbe
l'indicato parametro costituzionale in quanto creerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento:
a) tra gestanti maggiorenni e gestanti minorenni, ponendo soltanto
le seconde "nella condizione di dover accettare una maternità non
desiderata per il concorrere della volontà contraria vuoi dei
genitori, vuoi del giudice", senza che tale risultato si giustifichi in
considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di
agire della minore;
b) entro la stessa cerchia delle minorenni, in quanto alle
gestanti, a parità di condizioni, verrebbe impedito ovvero consentito
di interrompere la gravidanza secondo "il diverso atteggiamento che i
genitori o il tutore possono assumere nei confronti dell'interruzione
della gravidanza e del nascituro", per via del proprio convincimento
religioso o di altri fattori di costume, culturali, ecc.;
3. - il giudice a quo, pur essendo a conoscenza che la stessa
questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 108 (recte,
109) del 1981, chiede che la Corte la riesamini, insistendo in
particolare, sull'assunto che la disparità di trattamento sopra
prospettata al punto 2 sub a) non trovi idoneo o razionale supporto nel
criterio discretivo adottato dal legislatore in ordine alla capacità
di agire;
4. - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione,
sulla base della sentenza n. 109 del 1981, sia dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che la questione, già sollevata dallo stesso giudice
con ordinanze del maggio 1979 e del luglio 1980, è stata dichiarata
non fondata dalla Corte con la citata sentenza n. 109 del 1981 e
manifestamente infondata con ordinanza n. 80 del 1985;
che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio non offre
argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti
pronunce.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice tutelare di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte