Ordinanza n. 297/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 23 giugno 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Modena, iscritta al n. 992 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Loschi Loris
ed avente per oggetto un accertamento, ai fini dell'invim, del valore
di un appartamento restaurato e trasferito con atto tra vivi, la
Commissione tributaria di primo grado di Modena con ordinanza del 23
giugno 1983 (reg. ord. n. 992 del 1984) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643, il quale, disponendo un criterio agevolativo per
la liquidazione della detta imposta in caso di utilizzazione
edificatoria dell'area alienata, non lo estendeva ai casi di
"ristrutturazione di un vecchio fabbricato": in particolare, riteneva
la Commissione che la detta mancata estensione non rendesse
documentabili, e quindi non detraibili dall'incremento di valore, una
serie di costi sopportati dall'alienante-costruttore;
Considerato che, benché non esplicitamente indicata
nell'ordinanza di rimessione, la norma costituzionale di riferimento
va chiaramente ravvisata nell'art. 3 Cost.;
che la questione, peraltro posta in termini non precisamente
nitidi ed univoci, si presenta manifestamente infondata;
che invero non sono comparabili, per la loro intrinseca
eterogeneità, la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione
di quelli già esistenti;
che, rispetto ai primi, non irrazionalmente il legislatore
dimostra un maggior favore, accordando più late agevolazioni, data
la loro forte incidenza sull'incremento del patrimonio edilizio e
sull'occupazione di lavoratori: elementi che, invece, si presentano
con minore intensità nel caso di ristrutturazione di edifici già
esistenti;
che pertanto si rivela palesemente inconsistente ogni censura di
violazione del principio di eguaglianza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Modena con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte