Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 24legge 55/1983

citata

  • art. 26legge 789/1985
  • art. 12legge 730/1983
  • art. 25legge 789/1985
  • art. 26legge 47/1986
  • art. 53legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto

comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti

urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983),

convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni;

dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria

1984); dell'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789,

sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47

(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza

emessa il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento

civile vertente tra la s.r.l. Martin e C. e il Comune di Porte ed

altra, iscritta al n.737 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 il Tribunale

di Pinerolo, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Martin e C.

e il comune di Porte e provincia di Torino, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, degli artt. 24, quinto comma, del decreto-legge 28

febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della

finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile

1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre 1983,

n.730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30 dicembre

1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio

1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale);

che le norme impugnate, secondo il giudice a quo, violerebbero

l'art. 3 della Costituzione, in quanto "limitando il potere,

attribuito alle Provincie ed ai Comuni, di applicare un tributo

addizionale sui consumi di energia elettrica esclusivamente alle

forniture con potenza impegnata non superiore a 1000 Kw"

circoscrivono l'imposizione solo alle imprese di piccole e medie

dimensioni e che avvalendosi la norma di criteri estranei a quelli

della capacità contributiva risulterebbe inciso anche l'art. 53

della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per

insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione;

Considerato che il giudice a quo ha omesso ogni motivazione circa

la rilevanza, né si evincono riferimenti puntuali circa la

fattispecie oggetto del giudizio, carente comunque di prospettazioni

ex art. 3 della Costituzione o per altro verso validamente riferibili

al successivo art. 53;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 24, quinto comma, del

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il

settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge

26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre

1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30

dicembre 1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto- legge 28

febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal

Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte