Ordinanza n. 297/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 55/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 789/1985
- art. 12legge 730/1983
- art. 25legge 789/1985
- art. 26legge 47/1986
- art. 53legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto
comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983),
convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni;
dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria
1984); dell'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789,
sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza
emessa il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento
civile vertente tra la s.r.l. Martin e C. e il Comune di Porte ed
altra, iscritta al n.737 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 il Tribunale
di Pinerolo, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Martin e C.
e il comune di Porte e provincia di Torino, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, degli artt. 24, quinto comma, del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile
1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre 1983,
n.730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30 dicembre
1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio
1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale);
che le norme impugnate, secondo il giudice a quo, violerebbero
l'art. 3 della Costituzione, in quanto "limitando il potere,
attribuito alle Provincie ed ai Comuni, di applicare un tributo
addizionale sui consumi di energia elettrica esclusivamente alle
forniture con potenza impegnata non superiore a 1000 Kw"
circoscrivono l'imposizione solo alle imprese di piccole e medie
dimensioni e che avvalendosi la norma di criteri estranei a quelli
della capacità contributiva risulterebbe inciso anche l'art. 53
della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per
insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione;
Considerato che il giudice a quo ha omesso ogni motivazione circa
la rilevanza, né si evincono riferimenti puntuali circa la
fattispecie oggetto del giudizio, carente comunque di prospettazioni
ex art. 3 della Costituzione o per altro verso validamente riferibili
al successivo art. 53;
che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 24, quinto comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il
settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge
26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre
1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30
dicembre 1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto- legge 28
febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal
Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte