Ordinanza n. 297/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 482/1985
- art. 4legge 482/1985
usata come parametro
citata
- art. 36legge 829/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo
e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della
Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da
Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n.
132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con
ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 febbraio
1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e
quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482;
Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica,
con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26
settembre 1985, n. 482 "nella parte in cui non prevedono, per le
indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a
favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile
da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla
percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto
esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo
posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo
previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e
2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge
20 marzo 1980, n. 75";
che, pertanto, la normativa impugnata è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma,
della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),
dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 231 del
1991, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di
buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del
personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da
assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale
dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente,
alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico
dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale
obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14
dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo
1980, n. 75; questione sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte