Ordinanza n. 297/1995
Altra decisione · depositata il 05/07/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,
lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 dal Tribunale di Patti nel
procedimento civile vertente tra Milio Luciano e Sindoni Vincenzo
Roberto, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 10 ottobre 1994, il Tribunale di
Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, "nella
parte in cui riferisce la incandidabilità e, quindi, la
ineleggibilità anche alla condotta di detenzione di sostanza
stupefacente come regolamentata a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993,
n. 171";
che il giudice remittente premette che il ricorrente ha chiesto
l'annullamento dell'elezione a Sindaco del Comune di Capo d'Orlando
di Sindoni Vincenzo Roberto, rinviato a giudizio con decreto del
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti del
18 febbraio 1993 quale imputato del reato di detenzione di g. 0,286
di cocaina, previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del
1990;
che il giudice a quo rileva che, a seguito del d.P.R. 5 giugno
1993, n. 171 - emesso in forza del risultato positivo del referendum
abrogativo del 18/19 aprile 1993 -, la fattispecie di reato
contestata al Sindoni continua ad assumere rilevanza penale solo in
presenza di destinazione a terzi della sostanza (è stata
praticamente depenalizzata la detenzione per uso personale): per
altro verso, però, essendo inibito al giudice dell'azione elettorale
l'accertamento anche incidentale della ipotesi di cui alla
contestazione, dovrebbe pervenirsi ad una statuizione di
ineleggibilità per fatti la cui rilevanza penale è ormai più che
dubbia anche sulla scorta della sola formulazione del capo di
imputazione;
che, pertanto, si appalesa di dubbia legittimità l'art. 15,
comma 1, lett. e), della legge citata, nella parte in cui sancisce la
incandidabilità, con conseguente nullità della elezione, di coloro
che siano stati solo rinviati a giudizio per il reato di cui all'art.
73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ben potendosi configurare una
situazione sostanziale di detenzione per uso personale - perciò
depenalizzata - non accertabile dal giudice dell'azione elettorale;
che, in particolare, ad avviso del remittente, la norma si pone
in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, venendosi ad
equiparare, in difetto di un effettivo potere di valutazione,
posizioni molto diverse, quali quella dello spacciatore e del
detentore ad uso personale, il quale abbia subito l'esercizio
dell'azione penale sulla scorta della normativa previgente (e quindi
una condotta penalmente rilevante ed una che non lo è più); b) con
l'art. 51 della Costituzione, in quanto nel caso di specie
l'applicazione della norma porterebbe a statuire la ineleggibilità
anche in ipotesi di assenza di una preclusione legislativa, assenza
che sarebbe certamente tale ove il giudice penale ritenesse (in
mancanza di elementi indiziari a supporto della destinazione a terzi)
l'avvenuta depenalizzazione del fatto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che il Tribunale di Patti dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,
dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella
parte in cui sancisce la "non candidabilità" (con conseguente
nullità dell'eventuale elezione) ad una serie di cariche elettive di
coloro che siano stati rinviati a giudizio per il delitto di
detenzione di sostanza stupefacente (previsto dall'art. 73 del testo
unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), pur potendo
trattarsi, nella fattispecie, di detenzione per uso personale, e
cioè di una condotta che, successivamente al rinvio a giudizio, è
stata depenalizzata ad opera del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, ma il
cui accertamento è riservato al giudice penale;
che tale disciplina viola, ad avviso del remittente, gli
indicati parametri costituzionali, in quanto irragionevolmente
equipara, in materia di elettorato passivo, due posizioni - quella
del detentore per uso personale e quella dello spacciatore - di cui
la prima non è più penalmente rilevante e potrebbe, in ipotesi,
essere quella ricorrente nel caso di specie;
che, rispetto alla decisione in ordine alla questione
particolare sollevata dal remittente, si rivela pregiudiziale
valutare la legittimità costituzionale della norma la quale
stabilisce in generale la "non candidabilità" a cariche elettive di
coloro per i quali sia stato disposto il giudizio per determinati
delitti;
che il dubbio di legittimità costituzionale della norma
anzidetta va posto in riferimento all'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, secondo cui l'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva, nonché agli artt. 2, 3 e 51, primo
comma, della Costituzione, in base ai quali è demandata al
legislatore la disciplina, nel rispetto del principio di eguaglianza
e di ragionevolezza, del diritto fondamentale di accesso alle cariche
elettive;
che, in conclusione, è necessario sollevare incidentalmente, in
riferimento agli artt. 2, 3, 27, secondo comma, e 51, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge n. 55 del 1990, come
sostituito dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, nella parte in cui
prevede la "non candidabilità" alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai
delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il
giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati a comparire in
udienza per il giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la trattazione innanzi a sé della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui
prevede la "non candidabilità" alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai
delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il
giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati a comparire in
udienza per il giudizio, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, secondo
comma, e 51, primo comma, della Costituzione;
Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la
questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;
Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte