Ordinanza n. 297/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 50/1971
- art. 22legge 193/1986
usata come parametro
citata
- art. 134Codice della navigazione
- art. 10legge 535/1996
- art. 58d.P.R. 631/1949
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo
comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni
alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto
nautico), in relazione all'art. 1231 del codice della navigazione,
promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1997 dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura di Venezia nel procedimento
penale a carico di Ditadi Alessandro, iscritta al n. 825 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di
Alessandro Ditadi, imputato del reato di cui all'art. 39, primo
comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione
da diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge
26 aprile 1986, n. 193 -, per aver condotto, il 2 settembre 1996,
un'imbarcazione con motore fuoribordo da 50 cavalli senza essere in
possesso della prescritta abilitazione, il pubblico ministero
richiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura
di Venezia l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena
dell'ammenda di lire 600.000;
che il g.i.p. considerava pacifica la materialità della condotta
ascritta ed indubbia l'applicazione al caso di specie della normativa
invocata dal pubblico ministero, non risultando che la navigazione
intrapresa dal Ditadi avesse scopi lucrativi;
che lo stesso g.i.p., con ordinanza emessa il 25 giugno 1997,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 26 aprile 1986, n. 193 (che ha sostituito il predetto art. 39
della legge 11 febbraio 1971, n. 50), in riferimento all'art. 3
della Costituzione, in quanto esso stabilisce un trattamento
sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per l'ipotesi di
conduzione, per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per
conto terzi), di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna
senza il prescritto titolo professionale, punita - secondo il
prevalente orientamento della Corte di cassazione - ai sensi
dell'art. 1231 del codice della navigazione, con una ingiustificata
disparità di trattamento fra due situazioni, di cui in realtà
sarebbe eventualmente la seconda a dover essere più gravemente
sanzionata rispetto alla prima, giacché nel primo caso si tratta di
navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione
professionale;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è
costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa
Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la
ragionevolezza del loro trattamento differenziato è ammissibile
soltanto se esse siano identiche o, quanto meno, pienamente omogenee
(v., per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237
del 1995, n. 139 del 1984);
che, inoltre, la configurazione delle fattispecie criminose
appartiene "alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile
discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta
irragionevolezza" (v., per tutte, le sentenze n. 84 del 1997, n. 313
del 1995, n. 341 del 1994, n. 333 del 1991);
che le due fattispecie indicate dal giudice a quo relative
entrambe alla conduzione di un'imbarcazione, non sono omogenee,
essendo diversi: a) lo scopo dell'attività, in un caso diportistico
e nell'altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione - che può
riflettersi anche su quella dell'imbarcazione -, in un caso non
professionale e nell'altro professionale; c) il titolo la cui
mancanza è sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla
guida (differenziata, in origine, a seconda delle caratteristiche del
natante e, oggi, a seconda della specie di navigazione, e che di per
sé non consente il trasporto di persone, per il quale è necessario
un apposito titolo professionale, ai sensi dell'art. 10 del d.-l. 21
ottobre 1996, n. 535, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 647)
e nell'altro in un titolo professionale (anch'esso diversificato in
varie qualifiche e che, comunque, deve essere integrato da una
speciale autorizzazione per consentire il trasporto di persone per
conto terzi, in base all'art. 134 del codice della navigazione ed
all'art. 58 del d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631);
che, pertanto, non potendo il tertium comparationis indicato dal
giudice a quo essere raffrontato in modo pertinente con la norma
impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di
per sé, non risulta irragionevole.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio
1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito
dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura di Venezia, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte