Ordinanza n. 298/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/10/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 110/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 2legge 895/1967
- art. 4legge 895/1967
- art. 5legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
citata
- art. 2legge 110/1975
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre
1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), promosso con
ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 dal Tribunale di Tolmezzo nel
procedimento penale a carico di Magrini Giulio, iscritta al n. 590 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33 del 1982;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 30
gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, perché verrebbe ad essere assoggettata ad un trattamento
sanzionatorio meno severo la detenzione di armi comuni da sparo non
denunciate rispetto alla detenzione di armi clandestine denunciate, in
conseguenza dell'applicabilità soltanto alla prima fattispecie
dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né
contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo
eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione
termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 130 del
1983, n. 78 del 1983, n. 18 del 1983);
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 30 gennaio
1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte