Ordinanza n. 298/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 25legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal
tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Fardelli
Luciano ed altri, iscritta al n. 1233 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis del 20
marzo 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell'AGIS e l'atto di costituzione di Fardelli Luciano;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (comunicata
il 18 aprile e notificata l'8 ottobre 1984; pubblicata nella G.U. n. 68
bis del 20 marzo 1985 e iscritta al n. 1233 R.O. 1984) nel procedimento
penale a carico di Pastore Marina e Fardelli Luciano imputati della
contravvenzione di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez.
II penale, ha preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità
dell'art. 668 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa
degli imputati e l'ha giudicata rilevante e non manifestamente
infondata sul riflesso che l'impugnata disposizione punisce i soli
spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse
rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione specie se
azionata da emittenti private per giunta non assoggettate ad alcuna
forma di controllo preventivo, II) che avanti la Corte si è costituito
nell'interesse dell'imputato Fardelli Luciano, giusta delega in margine
all'atto di deduzioni depositato il 13 luglio 1984, l'avv. Nicola
Rocchetti concludendo per la fondatezza della proposta questione; hanno
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con l'atto depositato il
29 gennaio 1985 per la inammissibilità e, in ipotesi, per
l'infondatezza della proposta questione, e nell'interesse
dell'Associazione generale italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.), giusta
delega in margine all'atto d'intervento depositato il 31 luglio 1984,
l'avv. Augusto Fragola chiedendo che questa Corte, dichiarata
l'ammissibilità dell'intervento, si pronunci nel senso della
illegittimità costituzionale della norma denunciata oppure per la
interpretazione da dare ad essa nel senso della parificazione della
proiezione di film alle televisioni e proiezioni di film nei locali di
pubblico spettacolo (argomentazioni sviluppate e conclusioni illustrate
nella memoria depositata il 24 settembre 1985), III) che nell'adunanza
del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto
la relazione.
Considerato che a) l'intervento dell'A.G.I.S. va dichiarato
inammissibile perché l'art. 25 comma terzo l. 11 marzo 1953 n. 87
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
consente soltanto al Presidente del Consiglio dei ministri (e al
Presidente della Giunta regionale) di intervenire in giudizio e di
presentare le loro deduzioni; b) la proposta questione, già dichiarata
infondata dalla Corte con sent. 238/1985, è da giudicare
manifestamente infondata per essere la motivazione della ordinanza di
rimessione identica alla motivazione della ordinanza dello stesso
giudice a quo su cui questa Corte ha reso la or richiamata sent.
238/1985.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato all'A.G.I.S. con
atto depositato il 31 luglio 1985;
b) dichiara manifestamente non fondata la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali
o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 1233 R.O. 1984) del Tribunale di
Firenze, sezione II penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte