Ordinanza n. 298/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 25
marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del
Grappa iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla ditta
Poli Giovanni Battista avverso l'accertamento effettuato dall'Ufficio
imposte dirette di Bassano del Grappa la Commissione tributaria di
primo grado della stessa città, sollevava, in riferimento agli artt.
76, 77, 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597: precisamente di tale
disposizione veniva impugnato il primo comma, secondo cui le
plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative (e non
rientranti nei redditi di impresa) concorrono a formare il reddito
complessivo tassabile; e veniva altresì impugnato il terzo comma,
secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere
edificabili terreni e la successiva vendita si considerano in ogni
caso aventi fini speculativi;
che secondo il giudice a quo tali disposizioni violavano gli
artt. 76 e 77 nonché 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore
ordinario, incorrendo in eccesso di delega, aveva posto delle
presunzioni assolute, che invero violavano altresì i principi di
eguaglianza e di capacità contributiva;
che si costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
quale eccepiva l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza
della questione;
Considerato che la questione relativa all'art. 76 Cost. è
palesemente infondata, poiché il potere conferito al legislatore
delegato dalla l. 9 ottobre 1971, n. 825 comprende la possibilità di
regolare l'intera materia delle imposte sul reddito secondo ampia
discrezionalità ( v. ordd. n. 321 e 334 del 1987) (mentre fuori di
proposito è stato invocato nell'ordinanza di rimessione anche l'art.
77 Cost.);
che la qualificazione del fine speculativo delle operazioni
anzidette trova la sua non irragionevole giustificazione nella
realtà socio-economica secondo la finalità ordinaria degli atti
(acquisto per rivendere, lottizzazione, ecc.) presi in
considerazione, sicché la qualificazione stessa non merita censura;
che anche la determinazione normativa, che fissa il sorgere
dell'obbligazione tributaria alla data in cui gli atti suddetti sono
posti in essere, non è affatto irrazionale, in quanto spetta al
legislatore determinare il momento in cui si realizza il fatto
genetico, indipendentemente dal concreto prodursi della ricchezza;
che in conclusione la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata in relazione a tutti i profili di
incostituzionalità denunciati;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,
sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte