Ordinanza n. 298/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con
ordinanza emessa il 2 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova
Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritta al n. 29
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 (pervenuta il 14
gennaio 1989) dalla Commissione tributaria di secondo grado di La
Spezia sul ricorso proposto da S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio
del Registro di Sarzana è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili), nella parte in cui parifica, quanto al
trattamento sanzionatorio, la tardiva dichiarazione all'omessa
dichiarazione, per contrasto con l'art.76 della Costituzione (in
relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che con sentenza n. 84 del 1989 questa Corte ha
dichiarato l'inammissibilità della medesima questione, auspicando
peraltro una più ragionevole graduazione del regime sanzionatorio da
parte del legislatore;
che pertanto non ravvisandosi ragioni di sorta per modificare
quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76
della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9
ottobre 1971, n. 825), sollevata dalla Commissione tributaria di
secondo grado di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte