Ordinanza n. 298/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 del codice
di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 30 ottobre 1990 dal Tribunale di Busto Arsizio nel
procedimento penale a carico di Caprioli Giovanni, iscritta al n. 125
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio sospeso per accertata,
sopravvenuta incapacità d'intendere e di volere dell'imputato, il
Tribunale di Busto Arsizio, disposta consulenza tecnica di ufficio
allo scadere dei sei mesi previsti dall'art. 72 del codice di
procedura penale per la verifica delle condizioni mentali
dell'imputato, a fronte di una prognosi d'irreversibilità delle
condizioni patologiche dello stesso, con ordinanza emessa il 30
ottobre 1990, ha sollevato - su istanza del Pubblico Ministero - in
relazione all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), con riferimento agli artt. 70 e 71 dello stesso
codice;
che, a parere del giudice a quo, la reiterazione degli
accertamenti peritali con periodicità semestrale, anche nei casi in
cui non vi sia ragionevole aspettativa di un positivo evolversi delle
condizioni psichiche che consenta di proseguire il processo,
rappresenterebbe un congegno "macchinoso" comportante un inutile
dispendio di attività giurisdizionale ed amministrativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
manifesta infondatezza della questione;
Considerato che il sistema della periodica verifica dello stato di
mente dell'imputato nelle ipotesi - invero non frequenti -
d'infermità mentale sopravvenuta ha il fine di accertare se possa o
meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo;
che, in tale ottica, risultano del tutto razionalmente
contemperate la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere
la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti
simulatori, secondo un paradigma procedimentale utilizzato anche in
tema di riesame della pericolosità (cfr. art. 313, secondo comma,
del codice di procedura penale);
che, a prescindere dalla cadenza semestrale delle indagini
peritali, è evidente come il curatore e lo stesso giudice (cfr.
sentenza n. 141 del 1982) debbano e possano attivarsi in ogni momento
in cui occorra riscontrare la permanenza della situazione che aveva
motivato il provvedimento di sospensione del processo;
che, peraltro, la stessa prospettazione dà atto di una
pluralità di possibili, alternative opzioni e si traduce in una
generica richiesta di intervento sulla normativa - adducendosi
inconvenienti di mero fatto - a fronte di una pluralità di soluzioni
ipotizzabili;
che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), sollevata, anche in relazione agli artt. 70 e
71 dello stesso codice, dal Tribunale di Busto Arsizio con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte