Ordinanza n. 298/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,
5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), promossi con ordinanze emesse in data 2 novembre 2000
(n. 3 ordinanze) e in data 15 novembre 2000 (n. 3 ordinanze) dal
tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente
iscritte dal n. 60 al n. 62 e dal n. 123 al n. 125 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 5 e 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con tre ordinanze in data 2 novembre 2000 (r.o. da
n. 60 a n. 62 del 2001) e con tre ordinanze in data 15 novembre 2000
(r.o. da n. 123 a n. 125 del 2001), tutte di analogo contenuto, il
tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevedono
che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza
dei presupposti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida
gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a
mezzo di forza pubblica e che tale provvedimento sia comunicato
all'autorità giudiziaria per essere assoggettato a convalida;
che, quanto alla rilevanza, in tutte le ordinanze si osserva
che il procedimento di convalida del trattenimento presso il centro
di permanenza temporanea e di assistenza non può essere definito
senza che sia assoggettato a convalida il provvedimento di espulsione
con accompagnamento alla frontiera che ne costituisce ilpresupposto;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale, i remittenti, rilevato che il
trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza ed
assistenza di cui al citato art. 14 è finalizzato ad assicurare
effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone
che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ritengono che
l'accompagnamento alla frontiera, rendendo suscettibile di coercitiva
esecuzione il provvedimento di espulsione, inciderebbe sulla libertà
personale e dovrebbe essere assistito dalle garanzie poste
dall'art. 13 della Costituzione;
che i giudici a quibus - dopo aver premesso che "la
prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto
inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero" - lamentano
che i casi di accompagnamento alla frontiera conseguenti a
provvedimenti di espulsione amministrativa violerebbero la riserva di
giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento
dell'autorità giudiziaria che dia le ragioni di quella misura,
preventivamente ex art. 13, secondo comma, Cost., ovvero
successivamente, mediante convalida del giudice entro quarantotto
ore, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di pubblica
sicurezza ex art. 13, terzo comma, Cost;
che la violazione della riserva di giurisdizione, di
immediata rilevabilità nell'ipotesi in cui lo straniero espulso
venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza
pubblica (in questo caso il giudice non ne viene neanche informato),
sussisterebbe, ad avviso dei remittenti, anche quando lo straniero,
per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga
trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e
assistenza, in quanto, nonostante l'art. 14, comma 4, prescriva al
giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di
cui all'art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe
solo il provvedimento di trattenimento presso il centro, come
confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4,
che sembrerebbe riferirsi al solo "provvedimento del questore", anche
la circostanza che la mancata convalida del trattenimento non
travolgerebbe il provvedimento di "espulsione con accompagnamento",
che continuerebbe così a gravare sullo straniero;
che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o non fondata;
che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa
erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che le
questioni di legittimità costituzionale sono già state risolte da
questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la
declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza delle
questioni stesse.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero);
che con la stessa sentenza è stata altresì dichiarata non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata
in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e
dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte