Ordinanza n. 299/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 438442d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 15 gennaio 1990 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento penale a carico di Disetti Franco, iscritta al n. 122
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 15 gennaio
1990, ha denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo
comma, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
l'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "in relazione
agli artt. 438 - 442 dello stesso codice", in quanto "non precisano i
criteri in virtù dei quali il Pubblico Ministero debba esprimere il
proprio consenso o dissenso e non prevedono, altresì, la
possibilità per il Giudice (che pure dispone di tutti gli elementi
contenuti nel fascicolo processuale) di valutare la congruità
dell'eventuale dissenso e di procedere, nel caso, a giudizio
abbreviato nonostante quest'ultimo";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo,
secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in
caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione
di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di
procedura penale del 1988";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in
cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del
codice di procedura penale del 1988", questione sollevata dal
Tribunale di Brescia con ordinanza del 15 gennaio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte