Ordinanza n. 299/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,
della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11
luglio ed il 20 giugno 1996 dal pretore di Enna nei procedimenti
penali a carico di Gloria Angelo Maria e di Giordano Salvatore
iscritte ai nn. 1078 e 1106 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n.
42 dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali per il reato di
emissione di assegni senza autorizzazione, il pretore di Enna, con
due ordinanze di identico contenuto rispettivamente emesse l'11
luglio e il 20 giugno 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt.
13 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n.
386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella
parte in cui, rinviando al regolamento postale, prevede che la revoca
dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari sia comunicata con
lettera raccomandata o con telegramma e che tale revoca produca
effetti nei confronti del traente dal momento della ricezione;
che a parere del giudice rimettente la norma si porrebbe in
contrasto con gli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., "determinando
una violazione dei principi che regolano la prova penale che delle
predette norme costituzionali costituiscono attuazione", in quanto
viene a creare una prova "vincolata" in contrasto con il libero
convincimento del giudice;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno
riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il reato di emissione di assegni bancari successivamente
all'intervenuta revoca della c.d. convenzione di "chèques" è punito
a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza da parte
dell'agente di emettere l'assegno in difetto dell'autorizzazione
perché revocata;
che secondo giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini
della configurabilità del reato in questione è necessario che la
revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario, e la
relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione
assoluta né di prova "vincolata" da far valere in contrasto con il
libero convincimento del giudice, ben potendo questi considerare
anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti,
presunzioni) circa l'effettiva conoscenza della revoca;
che il giudice a quo - in presenza di più interpretazioni
possibili della norma impugnata - è tenuto a seguire quella conforme
a Costituzione;
che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice
rimettente appare erroneo, con la conseguenza che la sollevata
questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della
legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 25,
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Enna con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte