Ordinanza n. 299/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria), promosso con ordinanza emessa
il 14 aprile 2000 dal giudice di pace di Jesi nel procedimento civile
Arcicaccia Federazione provinciale di Ancona contro ATC - Ambito
territoriale di caccia - Ancona 2 ed altra, iscritta al n. 437 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'Ambito territoriale di caccia
Ancona 2 nonché l'atto di intervento della Regione Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto che il giudice di pace di Jesi, con ordinanza emessa il
14 aprile 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18
della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria), "in quanto non
tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 157", ai fini della composizione dei comitati di gestione degli
Ambiti territoriali di caccia;
che il giudizio principale ha ad oggetto la condanna di un
Ambito territoriale di caccia al risarcimento dei danni subiti da
un'associazione venatoria esclusa, in base alla relativa disciplina
statutaria, peraltro del tutto conforme sul punto alla norma
regionale impugnata, dalla rappresentanza all'interno del rispettivo
comitato di gestione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,
nella parte in cui quantifica in undici il numero dei membri
dell'organo direttivo, non rispetterebbe il criterio inderogabile di
composizione stabilito dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del
1992, che impone la presenza paritaria dei rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e
delle associazioni venatorie in misura corrispondente al sessanta per
cento dei componenti l'organo, e non assicurerebbe quindi la
rappresentanza di associazioni venatorie riconosciute a livello
nazionale che, come l'attrice, risultano presenti sul territorio;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuta la
Regione Marche, sostenendo preliminarmente l'irrilevanza della
questione in quanto il relativo "sindacato di costituzionalità (...)
è del tutto ininfluente ai fini della soluzione della lite
pendente", ed osservando nel merito che la norma impugnata riconosce
alle organizzazioni agricole e venatorie una rappresentanza
paritetica e nel complesso maggioritaria all'interno del comitato di
gestione e prevede un meccanismo di designazione dei componenti tale
da soddisfare i criteri di rappresentatività e radicamento nel
territorio previsti dalla legge n. 157 del 1992;
che si è inoltre costituito l'Ambito territoriale di caccia
Ancona 2, sostenendo anch'esso l'irrilevanza della questione, ed
affermando nel merito che la legge n. 157 del 1992 si limita a
fornire indicazioni in ordine alla proporzione delle diverse
componenti in seno agli organi direttivi degli Ambiti territoriali,
senza specificare il numero complessivo dei componenti né quello dei
rappresentanti di ciascuna organizzazione, la cui determinazione è
demandata al legislatore regionale, in base alla considerazione del
contesto in cui esso si trova ad operare;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, le parti
costituite hanno depositato memorie, nelle quali ribadiscono le
proprie difese.
Considerato che la norma impugnata viene censurata, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto non
rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge
n. 157 del 1992, il quale prevede che negli organi direttivi degli
Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza
paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei
componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;
che va preliminarmente disattesa la proposta eccezione
d'irrilevanza della questione, essendo il giudice rimettente tenuto,
nell'iter logico di accertamento del fondamento della pretesa
risarcitoria, a fare applicazione della norma impugnata ai fini della
necessaria valutazione della condotta dell'Ambito territoriale di
cacciaconvenuto;
che in particolare la legge n. 157 del 1992 tende ad inserire
l'esercizio dell'attività venatoria in un regime di programmazione
incentrato sull'elaborazione di piani faunistico-venatori e volto ad
attuare un bilanciamento di interessi nell'ambito del quale le
esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di
protezione della fauna selvatica ed a quelle produttive degli
agricoltori (cfr. sentenze n. 169 del 1999, n. 448 del 1997, n. 35
del 1995);
che, in funzione del contemperamento di tali esigenze, è
prevista l'istituzione degli Ambiti territoriali di caccia,
ripartizioni del territorio provinciale rette da organi attraverso i
quali si realizza la partecipazione della comunità, insediata in
quel territorio, al monitoraggio delle risorse faunistiche ed
ambientali ed all'attuazione del regime di caccia programmata (cfr.
sentenza n. 4 del 2000);
che in questo quadro la norma regionale impugnata appare
rispettosa, sotto il profilo qualitativo, del principio inderogabile
di rappresentatività introdotto dall'art. 14, comma 10, della legge
n. 157 del 1992, in quanto prevede che i comitati di gestione degli
Ambiti territoriali di caccia sono composti da rappresentanti degli
enti locali, delle organizzazioni protezionistiche, delle
organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni
venatorie, assegnando a queste ultime due categorie tre componenti
per ciascuna;
che anche sotto il profilo quantitativo è rispettato il
predetto principio di rappresentatività, poiché la norma regionale
censurata assicura comunque, in modo paritetico, ai rappresentanti
delle organizzazioni agricole e venatorie la maggioranza all'interno
del comitato di gestione, in conformità appunto al medesimo art. 14,
che fissa a tal fine la misura del sessanta per cento dei componenti,
senza peraltro esigere la presenza di un rappresentante per ciascuna
associazione operante in forma organizzata sul territorio;
che va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione
Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria), sollevata dal giudice di pace di Jesi, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte