Ordinanza n. 299/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17-bislegge 217/1990
- art. 17legge 134/2001
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della
legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge
29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 2001 dal giudice
per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania
sull'istanza proposta da C.A., iscritta al n. 714 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 2001, il giudice
per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), aggiunto
dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge
30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui prevede che
l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell'ambito di uno
speciale elenco";
che il giudice a quo premette di essere chiamato a delibare
l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata
da un imputato, che aveva indicato, quale difensore di fiducia, un
avvocato iscritto all'albo degli avvocati da meno di sei anni e,
quindi, non in possesso di uno dei requisiti per l'iscrizione allo
speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
previsto dal citato art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217,
aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134;
che, pertanto, il giudice a quo ritiene che la citata norma,
nel prevedere che l'imputato - istante per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato - possa nominare il proprio difensore di fiducia
solo nell'ambito di tale speciale elenco, violi l'art. 24, terzo
comma, della Costituzione ponendo una limitazione all'esplicazione
del diritto di difesa, inteso anche come diritto di scegliere
liberamente il proprio difensore;
che, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 Cost., in quanto incongrua ed irragionevole se comparata ad
altre discipline sulla difesa nel processo penale e, segnatamente,
rispetto alla disciplina contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60,
in materia di difesa di ufficio;
che infatti, secondo il rimettente, i criteri sanciti dalla
norma impugnata - sia per i più severi requisiti, che per il più
elevato limite di anzianità professionale necessario per
l'iscrizione all'elenco del patrocinio a spese dello Stato, rispetto
a quanto previsto per i difensori di ufficio - risulterebbero più
rigorosi nel "comprovare la professionalità e l'esperienza del
difensore", in maniera del tutto irragionevole, "atteso che il
difensore nominato d'ufficio non viene liberamente scelto dal
soggetto sottoposto a procedimento penale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione prospettata: a
parere della difesa erariale, la norma censurata, lungi dal vulnerare
il diritto di difesa, ne rappresenterebbe piena attuazione,
realizzando un sistema nel quale "non solo la parte è rilevata da
ogni spesa", ma viene altresì assicurata "la qualità della
prestazione", sì da rendere il patrocinio effettivo e sicuro, con
la maggiore garanzia per gli interessati.
Considerato che, con la norma di cui all' art. 17-bis della legge
30 luglio 1990, n. 217, nel testo introdotto dall'art. 17 della legge
29 marzo 2001, n. 134, il legislatore ha previsto l'istituzione,
presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, dell'elenco degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, formato dagli
avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di determinati
requisiti - valutati dal medesimo consiglio dell'ordine - di
attitudine ed esperienza professionale, di assenza di sanzioni
disciplinari e di anzianità professionale non inferiore a sei anni:
elenco nell'ambito del quale l'imputato, ammesso a tale beneficio,
esercita la scelta del difensore di fiducia;
che, come più volte precisato da questa Corte (v. sentenze
n. 394 del 2000; n. 61 del 1996; n. 54 del 1977), il legislatore,
nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi sia
all'ambito territoriale che alle concrete modalità di esercizio
della difesa tecnica, "a tutela non solo della funzionalità
dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi
meritevoli di protezione": così realizzando il contemperamento dei
principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di
considerazione;
che, in particolare, la previsione di uno speciale elenco
nell'ambito del quale l'imputato, istante per l'ammissione al
patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta
ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità
professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione
dei patrocinatori garantita tanto dall'attitudine ed esperienza
maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale,
quanto da correttezza deontologica, comprovata dall'assenza di
sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina è rimessa al
consiglio dell'ordine degli avvocati ;
che tale meccanismo, dunque - lungi dal prospettarsi
irragionevole, anche in comparazione con la disciplina della difesa
di ufficio contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60 - rivela
piuttosto l'esigenza di particolare dignità e qualità che, nella
prospettiva del legislatore, deve permeare l'esercizio di una
prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere
pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spesedello Stato
per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono
impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità,
sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica
del singolo;
che, peraltro, il sistema delineato, oltre a non travalicare
la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità
legislativa, non pone, in violazione dell'art. 24, terzo comma, della
Costituzione alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto
di difesa: quest'ultimo, seppure da intendersi anche come diritto di
scegliere liberamente il proprio difensore, non appare vulnerato in
tutte le ipotesi in cui - come nel caso dello speciale elenco
previsto dalla norma censurata - risulti comunque assicurata un'ampia
possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti,
proprio in quanto "la garanzia costituzionale della difesa non
esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di
darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non
irragionevoli" (vedi la citata sentenza n. 394 del 2000);
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio
1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001,
n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il
Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte