Ordinanza n. 3/1959
Altra decisione · depositata il 27/01/1959 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
usata come parametro
- art. 16Costituzione
- art. 2legge 1423/1956
citata
- art. 13Costituzione
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1957 dal Pretore di Napoli nel
procedimento penale a carico di Santullo Giuseppina, iscritta al n. 100
del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958;
2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1957 dal Pretore di Napoli nel
procedimento penale a carico di Accardo Amalia, iscritta al n. 101 del
Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblicata dal 17 dicembre 1958 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
Il Questore di Napoli, considerando pericolosa per la moralità
pubblica tale Santullo Giuseppina, perché dedita alla prostituzione
clandestina, già diverse volte fermata "per moralità e accertamenti
celtici", e "ricoverata in sala celtica perché trovata affetta da male
venereo", in data 12 marzo 1957 emise nei confronti di lei un
provvedimento di rimpatrio al paese di origine con foglio di via
obbligatorio, diffidandola a non ritornare nel Comune di Napoli per un
periodo di tre anni senza sua autorizzazione. Il provvedimento si
richiama agli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Analogo provvedimento il Questore di Napoli aveva adottato nei
confronti di Accardo Amalia in data 21 febbraio 1957.
Tanto la Santullo, quanto la Accardo, non prestarono osservanza
agli anzidetti provvedimenti, e tornarono a Napoli. Arrestate furono
denunciate dalla autorità di pubblica sicurezza al Pretore di Napoli.
Il Pretore, dopo averne disposto la liberazione non sussistendo - a
suo avviso - le condizioni per l'arresto, le rinviava a giudizio per il
reato previsto e punito dall'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
"per essere tornate a Napoli senza preventiva autorizzazione
dell'autorità di pubblica sicurezza".
A seguito della liberazione, entrambe le imputate continuarono a
non prestare osservanza ai provvedimenti dell'autorità di pubblica
sicurezza, per cui furono denunciate e sottoposte ad altri identici
procedimenti penali.
All'udienza del 14 ottobre 1957 il Pretore di Napoli provvide a
riunire i due procedimenti a carico della Santullo. Dal verbale di
dibattimento risulta testualmente che il difensore dell'imputata chiese
al Pretore che fossero rimessi gli atti alla Corte costituzionale "per
incostituzionalità della legge". E il Pretore, con provvedimento di
pari data, "ritenuto che la tesi sostenuta dal difensore, secondo cui
l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sia incostituzionale in
quanto in contrasto con il "disposto" della Corte costituzionale di cui
alla sentenza n. 2 che vieta la diffida per i vagabondi e gli oziosi,
appare non del tutto infondata", ordinò la sospensione del giudizio e
la trasmissione degli atti a questa Corte.
Alla medesima udienza del 14 ottobre 1957 lo stesso Pretore
provvide alla riunione dei vari procedimenti a carico della Accardo.
Dal verbale di dibattimento risulta che anche per quest'ultima vi
furono una richiesta del difensore e una ordinanza del Pretore con
motivazione e contenuto testualmente identici a quelle relative al
giudizio Santullo, e già riferite.
Entrambe le ordinanze furono notificate al Presidente del Consiglio
dei Ministri il 19 novembre 1957 e comunicate ai Presidenti dei due
rami del Parlamento, e furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 25 gennaio 1958, n. 21.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, depositando in ciascun giudizio identiche deduzioni in data 9
dicembre 1957. In esse si rileva che, mentre per entrambe le
interessate l'imputazione ha per oggetto la contravvenzione di cui
all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (riflettente il
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e di
inibizione del ritorno senza autorizzazione), nelle ordinanze di
rimessione si solleva la questione di costituzionalità dell'art. 1
della stessa legge (riflettente la diffida a cambiare condotta).
Si osserva quindi che "la eccezione di illegittimità, se riguarda
l'art. 1 della legge, appare inammissibile perché manca la indicazione
della norma della Costituzione che risulterebbe violata e comunque il
disposto di detto art. 1 non appare contrario ad alcuna norma
costituzionale; e se riguarda l'art. 2, risulta infondata perché tale
articolo pone le condizioni richieste secondo la sentenza n. 2 della
Corte costituzionale, che viene invocata". Si conclude perché sia
dichiarata inammissibile o infondata la proposta eccezione di
illegittimità costituzionale.
Nei due giudizi l'Avvocatura dello Stato ha poi depositato in data
4 dicembre 1958 due memorie di identico contenuto. In esse si ribadisce
il contrasto tra le imputazioni e il contenuto delle ordinanze di
rimessione, precisando che la indicazione dell'art. 1 in luogo
dell'art. 2 della legge del 1956 non può essere considerata un
semplice errore materiale. Si denuncia inoltre "la inosservanza di
quanto prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, non
essendo indicata la norma della Costituzione che si ritiene violata".
Quand'anche poi attraverso la sentenza della Corte costituzionale,
richiamata nelle ordinanze del Pretore di Napoli - che l'Avvocatura
individua nella sentenza 14 giugno 1956, n. 2 - si volesse risalire
agli artt. 13 e 16 della Costituzione applicati appunto da quella
sentenza, e raffrontare con essi l'art. 2 della legge del 1956,
nonostante che l'ordinanza abbia sollevato la questione di legittimità
per l'art. 1, l'Avvocatura dello Stato osserva che una violazione di
quegli articoli della Costituzione da parte del citato art. 2 non
sussiste, in quanto le disposizioni sul divieto di ritorno senza
autorizzazione nel luogo dal quale si sia stati rimpatriati con foglio
di via obbligatorio (e cioè il solo oggetto comune alla citata
sentenza della Corte costituzionale e ai procedimenti penali nei quali
il Pretore di Napoli ha sollevato il presente incidente di legittimità
costituzionale) furono a suo tempo da questa Corte ritenute non in
contrasto con la Costituzione, purché sussistessero i motivi di
sanità e di sicurezza indicati nell'art. 16 Cost., oppure quei motivi
di ordine e di sicurezza pubblica e di pubblica moralità che erano
indicati nell'art. 157 della legge di pubblica sicurezza: motivi i
quali nella specie ora in esame effettivamente sussisterebbero. Le due
memorie dell'Avvocatura concludono osservando che la legge del 1956
venne emanata proprio nell'intento di adeguare al dettato della Corte
costituzionale le norme dell'art. 157 della legge di pubblica
sicurezza, "onde per sollevare nuovamente la eccezione di
incostituzionalità occorrevano evidentemente esami e precisazioni
approfonditi ed idonei a dimostrare eventualmente che il legislatore è
caduto in errore e non ha raggiunto il suo intento".
Le stesse argomentazioni sono state svolte oralmente dall'avvocato
dello Stato nell'udienza di trattazione della causa.
Considerato in diritto:
Data l'identità delle questioni in esame, e data l'identità
persino formale delle due ordinanze di rimessione, i due giudizi di
legittimità costituzionale vengono riuniti per essere decisi
congiuntamente.
I capi di imputazione sui quali il Pretore di Napoli era chiamato a
pronunciare riguardavano la violazione dell'art. 2 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, per mancata osservanza da parte delle imputate
del divieto di ritorno senza autorizzazione nella città dalla quale il
Questore - ritenendole pericolose per la pubblica moralità - le aveva
rimpatriate con foglio di via obbligatorio. Dai verbali d'udienza
risulta testualmente che in entrambi i giudizi la difesa si era
limitata ad eccepire "la incostituzionalità della legge", e il
Pubblico Ministero si era associato. Il testo completo delle due
ordinanze è invece il seguente: "Il Pretore, ritenuto che la tesi
sostenuta dal difensore, secondo cui l'art. 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, sia incostituzionale, in quanto in contrasto con il
disposto della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 2 che vieta
la diffida per i vagabondi e gli oziosi, appare non del tutto
infondata, ordina la sospensione dell'attuale procedimento e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".
La perfetta coincidenza dei testi delle due ordinanze e il
riferimento in esse al provvedimento di diffida contemplato dall'art. 1
della legge del 1956 rendono evidente che l'oggetto dei giudizi di
legittimità costituzionale che esse intesero promuovere fu
effettivamente l'art. 1 della citata legge e non l'art. 2, della cui
contravvenzione si dibatteva nei procedimenti penali in corso di
svolgimento. E cioè da escludere categoricamente - pur ammesso che
ciò possa avere rilievo ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale - che l'indicazione dell'art. 1 sia stata dovuta nelle
due ordinanze a un mero errore materiale.
Passando all'esame della sostanza delle ordinanze, è da osservare
che queste, non soltanto non si sono preoccupate di indicare le norme
costituzionali violate (né una congrua indicazione di queste può
ritenersi compiuta per relationem attraverso il generico richiamo a una
sentenza di questa Corte i cui estremi non risultano specificati); ma
per di più hanno sollevato la questione della legittimità
costituzionale di una disposizione (quella relativa alla diffida
prevista dall'art. 1 della legge del 1956) non attinente ai capi di
imputazione (e cioè all'oggetto dei due giudizi), senza minimamente
porsi il problema della rilevanza della risoluzione di tale questione
ai fini del decidere.
Come più volte questa Corte ha avuto occasione di affermare
(vedansi particolarmente le pronunce nn. 48, 69, 76, 106, 108 del
1957), in siffatte condizioni non può considerarsi osservato il
precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il
quale in tanto il giudice può rimettere a questa Corte una questione
di legittimità costituzionale, in quanto abbia ritenuto che il
giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica ordinanza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
ordina la restituzione degli atti di entrambi i giudizi al Pretore
di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte