Ordinanza n. 3/1960
Altra decisione · depositata il 18/02/1960 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 6 febbraio
1936, n. 313, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1958 dalla
Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento civile
promosso da Migliaccio Antonia e Bullotta Helda contro la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 52
del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959.
Udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Francesco Sette, per Migliaccio Antonia, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e per il Ministero del tesoro.
Ritenuto che il sig. Aldo Bullotta, assunto dal Ministero
dell'Africa italiana nel 1938 con la qualifica di primo geometra ai
sensi del contratto tipo approvato con D. M. 30 aprile 1929, prestò
servizio alle dipendenze del Governo della Somalia in Mogadiscio ed ivi
decedette il 26 marzo 1948;
che con atto di citazione notificato in data 26 giugno 1954 le
signore Antonia Migliaccio e Helda Bullotta in Barracco,
rispettivamente vedova e figlia del Bullotta, convenivano in giudizio
davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri
quale rappresentante legale dell'ufficio per gli affari del soppresso
Ministero dell'Africa italiana, per sentir dichiarare la pubblica
Amministrazione responsabile, per colpa, della morte del geometra Aldo
Bullotta;
che il Tribunale di Roma, con sentenza 14 marzo - 10 aprile 1956,
accolse l'eccezione di improponibilità dell'azione dedotta
dall'Avvocatura dello Stato, per il motivo che il rapporto in questione
dovesse essere regolato dal R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito
in legge 28 maggio 1936, n. 1126, il quale era stato bensì abrogato
con legge 6 marzo 1950, n. 104, ma conservava vigore per le
controversie in corso relativamente alle domande di risarcimento di
danni proposte nei confronti delle Amministrazioni dello Stato dai
propri dipendenti o dai loro aventi diritto per "eventi di servizio"
verificatisi ed esauritisi sotto l'impero della legge abrogata;
che avverso questa sentenza le eredi del signor Bullotta hanno
proposto appello avanti la Corte di appello di Roma, Sezione lavoro,
adducendo, tra l'altro, la incostituzionalità del citato R.D.L. 6
febbraio 1936, n. 313;
che la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 22 dicembre
1958, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e la ha
proposta in relazione agli artt. 24 e 28 della Costituzione,
sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti a questa Corte;
Considerato che in tale ordinanza non risulta preso in esame, agli
effetti della rilevanza della proposta questione di legittimità
costituzionale del citato R.D.L. in relazione alla definizione del
giudizio principale, il punto se il decreto stesso sia applicabile al
personale assunto, come fu assunto il Bullotta, in base al contratto
tipo approvato con D.M. 30 aprile 1929, per il quale era previsto, in
caso di premorienza, il pagamento di un capitale assicurato con polizza
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Roma,
Sezione lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 22 gennaio 1960.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte