Ordinanza n. 3/1980
Altra decisione · depositata il 23/01/1980 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-quaterlegge 363/1975
usata come parametro
citata
- art. 2legge 21/1979
- art. 6legge 629/1979
- art. 5legge 629/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater
legge 31 luglio 1975, n. 363 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio
1977 dal pretore di Taranto, nel procedimento civile vertente tra
Bortone Giuseppe ed altra e Nutile Angelo, iscritta al n. 331 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il pretore di Taranto, con ordinanza 18 maggio 1977,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater legge 31
luglio 1975, n. 363, nella parte in cui non prevede la possibilità -
per il locatore già munito di ordinanza di convalida di licenza per
finita locazione (pronunciata, nella specie, il 27 gennaio 1973), della
quale è sospesa l'esecuzione a norma delle leggi vincolistiche in
materia di locazioni - di iniziare altro giudizio per ottenere
provvedimento di rilascio fondato sulla situazione, nuova, di urgente
ed improrogabile necessità di destinare l'immobile ad abitazione
propria, provvedimento non sottoposto alla sospensione ex lege;
Considerato che nel corso di questo giudizio di legittimità
costituzionale è sopravvenuto il decreto - legge 24 giugno 1978, n.
298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, che ha abolito il
regime di sospensione degli sfratti, previsto dalle precedenti norme in
materia di locazioni, ed ha stabilito, in via definitiva seguenti
termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30
aprile 1979 per la esecuzione di provvedimenti divenuti esecutivi
rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31
dicembre 1976 e dopo il 1 gennaio 1977;
Considerato, inoltre, che l'art. 2, comma secondo, decreto - legge
30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93,
prescrive, tra l'altro, che per provvedimenti divenuti esecutivi
anteriormente al 1 gennaio 1976 continuano ad applicarsi le
disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del 1978, convertito nella
legge n. 395 del 1978;
Considerato, infine, che l'art. 6, comma primo, decreto - legge 15
dicembre 1979, n. 629, prescrive che "l'esecuzione dei provvedimenti
per quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma
dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata
accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 marzo 1979, n. 93";
Ritenuto, pertanto, necessario che il pretore di Taranto proceda,
alla stregua delle nuove disposizioni, a nuovo esame della rilevanza
della questione di legittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Taranto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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