Ordinanza n. 3/1983
Altra decisione · depositata il 24/01/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 313/1976
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
usata come parametro
citata
- art. 121legge 38/1982
- art. 12legge 38/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
5 maggio 1976, n. 313 (Testo unico delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa
l'11 marzo 1982 dal Pretore di Montefiascone, nel procedimento penale a
carico di Albani Giovanni, iscritta al n. 421 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del
6 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che l'ordinanza del Pretore di Montefiascone indicata in
epigrafe propone, in relazione all'art. 3 Cost., la medesima questione
di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U.
delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale,
approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito
dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui
punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto
chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il
peso complessivo consentito, già dichiarata non fondata da questa
Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondata con
ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e
158 del 1981, 4 del 1982.
Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata
ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla
circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12
della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede
l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella
penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per
cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di
importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso,
a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30
quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,
infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite
minimo ed uno massimo;
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo
proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme
sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Montefiascone.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte