Ordinanza n. 3/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura civile
- art. 27Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1982 dal Giudice
conciliatore di Casavatore, nel procedimento civile vertente tra Laezza
Aldo e Roghi Gaetano, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 22
dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Giudice conciliatore di Casavatore, con ordinanza
del 2 maggio 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 34 della legge 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per il caso di
cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui
all'art. 27, nn. 1 e 2, della stessa legge, l'attribuzione di un
indennizzo proporzionale al maggior danno risentito dal conduttore, non
potendo tale indennizzo - commisurato a diciotto mensilità dell'ultimo
canone - essere oggetto di rivalutazione monetaria, come disposto,
invece, per i crediti di lavoro subordinato, dall'art. 423, n. 3 cod.
proc. civ.;
considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione,
la questione risulta proposta senza che, di fronte alla domanda di
rilascio dell'immobile adibito ad uso non abitativo, presentata
adducendo l'esistenza di un valido motivo di recesso, il giudice a quo
abbia accertato la validità dell'addotto motivo ed ordinato
formalmente il rilascio dell'immobile;
e che, quindi, l'avere il giudice a quo dubitato della legittimità
costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di
avviamento prima ancora di essersi espresso sulla domanda principale
rende l'ordinanza di rimessione del tutto prematura e, quindi,
inconferente (v. sentenza n. 300 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dal Giudice conciliatore di Casavatore con ordinanza del 2 maggio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI,
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte