Ordinanza n. 3/1985
Altra decisione · depositata il 14/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 317/1967
citata
- art. 113Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 10d.l. 427/1973
- art. 9d.l. 427/1973
- art. 42legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 9 legge
3 maggio 1967 n. 317 (Giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa per le
violazioni depenalizzate) e art. 10 D.L. 24 luglio 1973 n. 427
(Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1978 dal Pretore di Vercelli nel
procedimento civile vertente tra Paiola Luigina e Ufficio Provinciale
dell'Industria, Commercio e Artigianato di Vercelli iscritta al n. 275
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 201 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 4 settembre 1978 dal Pretore di Gragnano nel
procedimento civile vertente tra D'Auria Francesco e Prefetto della
provincia di Napoli iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno
1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri,
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di
Vercelli e di Gragnano dubitano della legittimità costituzionale
dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3
maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione
amministrativa per gli illeciti depenalizzati; che il Pretore di
Gragnano dubita, altresì, dell'illegittimità costituzionale dell'art.
10 del D.L. 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei
prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni
amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 L. 317/1967;
che entrambi i giudici a quibus assumono che le predette disposizioni
contrasterebbero con gli artt. 113, secondo comma e 24, primo e
secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di
decisione del Pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del
singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del
provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5
l. 2O marzo 1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività
istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 27OO c.c.); che il
Pretore di Gragnano prospetta, inoltre, un contrasto delle predette
disposizioni con l'art. 1O3 Cost., in quanto il giudice ordinario
verrebbe a decidere in materia concernente interessi legittimi,
riservata agli organi di giustizia amministrativa.
Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al
citato art. 9 L. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su
diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto,
non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa
impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del
197O);
che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n.689 ("Modifiche al
sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate
(art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del
giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene
irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati
(ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel
corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di
prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola
anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi
sesto e undicesimo);
che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus
procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di
legittimità costituzionali sollevate, tenendo conto delle norme
sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Vercelli e di
Gragnano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte