Ordinanza n. 3/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 12legge 38/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.121, co. nono,
del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), come modificato dall'art. 12 della l. 10
febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della
strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le
misure dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre
1987 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto dalla s.n.c. SMAL-BO
contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 121 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 15 dicembre 1987, il Pretore di Torino
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, co.
nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione
stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio
1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e
della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei
veicoli), con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, secondo il Pretore, il citato comma nono dell'articolo
impugnato configurerebbe "una sorta di responsabilità oggettiva
concursuale", mentre nel sistema la responsabilità per fatto altrui
è limitata all'ambito del vincolo di solidarietà (vedi art.li 3, 5
e 6 della l. n. 689 del 1981), in guisa che il pagamento del dovuto
da parte di taluno dei coobbligati (come nella specie) estingue
l'intera obbligazione nei confronti di tutti;
che nella specie, invece, sia il proprietario che il conducente
del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente,
dovrebbero - secondo l'ordinanza - rispondere ciascuno nella stessa
misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri;
che, ciò precisato, sembra al giudice irragionevole il divieto
di accertamento delle singole responsabilità quando, a norma della
citata legge n. 689 del 1981, la responsabilità dei concorrenti nel
fatto illecito dev'essere sempre provata, e anche per violazioni più
gravi;
che una siffatta situazione determinerebbe un ingiustificato
trattamento differenziato fra le due identiche posizioni con
conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per
chiedere che la sollevata questione venga dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che il giudice a quo non ha tenuto conto che il
vincolo di solidarietà esisteva soltanto nel comma settimo dell'art.
12 della proposta di legge n. 299, d'iniziativa parlamentare,
presentata alla Camera il 10 luglio 1979, il quale effettivamente
recitava: "Sono responsabili in solido con il conducente il
proprietario del veicolo, nonché il committente quando si tratti di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo";
che, però, a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori
preparatori, il testo definitivo della legge approvata è stato
significativamente mutato in quello attualmente impugnato, dove
vengono sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del
proprietario del veicolo ed eventualmente del committente, sì da
doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi
obblighi di comportamento che si sostanziano - specie per il
proprietario del veicolo - in un dovere di vigilanza, quando sia
escluso il concorso;
che, perciò, i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto
proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta
regolata dai principi generali;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n.
393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito
dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni
articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815,
concernenti i pesi e le misure dei veicoli), sollevata dal Pretore di
Torino con ordinanza 15 dicembre 1987 e con riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte