Ordinanza n. 3/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma
secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 13
maggio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
Grande Tommaso e l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, iscritta al n.
368 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35 - 1ª serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel giudizio civile tra Grande Tommaso e
l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, per la determinazione dell'equo
canone di una locazione abitativa e la conseguente restituzione delle
somme indebitamente corrisposte, il Pretore di Roma, con ordinanza
emessa il 13 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui
fissa, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di somme
corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti
posti dalla legge, il termine di decadenza di mesi sei dalla
riconsegna dell'immobile;
che, ad avviso del giudice a quo, trattandonsi di norma
insuscettiva di applicazione analogica perché eccezionale, non ne
sarebbe consentita l'applicazione ad altre ipotesi in cui - pur
mancando la riconsegna dell'immobile da parte del conduttore - vi
sarebbe comunque cessazione di diritto e di fatto della locazione,
come nella ipotesi di vendita dell'immobile allo stesso conduttore
ovvero a terzi;
che, avuto riguardo alla ratio legis - che è quella di evitare
remore all'esercizio del diritto per timore di ritorsioni durante il
rapporto - l'ipotesi della riconsegna e quelle sopra considerate non
sarebbero caratterizzate da elementi di diversità tali da
giustificare una disciplina differenziata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilità della questione e comunque ne ha contestato la
fondatezza;
Considerato che il giudice a quo, al fine di postulare
l'estensione, mediante sentenza additiva, del trattamento previsto
dalla norma impugnata per l'ipotesi di riconsegna dell'immobile da
parte del conduttore alle altre ipotesi dianzi richiamate, muove dal
presupposto della sostanziale omogeneità di queste rispetto alla
prima, sotto l'aspetto che anche in esse verrebbe meno il rapporto di
locazione, inteso peraltro evidentemente come rapporto fra conduttore
e locatore originario;
che il suindicato presupposto non è condivisibile, non
potendosi ritenere che in tutti indiscriminatamente i casi in cui il
soggetto passivo della domanda di ripetizione delle somme pagate
oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la qualità di locatore,
anche il conduttore abbia dismesso la propria qualità, e così abbia
cessato di versare in quella situazione di esposizione a ritorsioni -
ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura
del canone dovuto - che giustifica, per le conseguenti remore
all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma
impugnata;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte