Ordinanza n. 3/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/01/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 689/1981
- art. 22legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 82r.d. 37/1934
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22,
quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il
12 maggio 1992 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili
vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di
Palermo, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1992 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui
le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio nel
Comune di Palermo - con due identiche ordinanze, emesse entrambe il
12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che
la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio
dell'opponente avverso l'ordinanza-ingiunzione, che si difende
personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del
circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli
ivi gli atti del processo;
che ad avviso del giudice a quo , colui il quale abbia nominato
un procuratore che eserciti nel circondario, godrebbe del più
favorevole regime ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che
assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo;
che ciò concreterebbe disparità di trattamento, tanto più
grave ove si consideri che la legge avrebbe inteso valorizzare
l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale
che può essere svolta senza alcuna autorizzazione;
che ulteriore profilo di disparità risulterebbe dal confronto
con l'Amministrazione opposta, la quale si difende in proprio
attraverso funzionari delegati a cui le comunicazioni vengono
eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione;
che irragionevole appare altresì al Pretore la protezione
accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto
all'onere - imposto alla parte - di periodica ispezione della
cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in modo più
sensibile da comunicazioni e notifiche in centri viciniori;
Ritenuto che identica questione è stata già dichiarata
inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992;
che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi da quelli a
suo tempo esaminati;
che la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte