Ordinanza n. 30/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 113Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 113legge 1/1956
- art. 63legge 1/1956
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1962 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Laveneziana Oronzo e Macchia Cosimo contro l'Esattoria
delle imposte di San Pietro Vernotico ed il Servizio contributi
agricoli unificati, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26
maggio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore
di Brindisi è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio
1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 e agli artt. 76 e 77 della
Costituzione per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo
con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1;
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e, pertanto, ha sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti a questa Corte si è costituito il Servizio contributi
agricoli unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e
Antonio Sorrentino, che nelle deduzioni depositate il 14 aprile 1962
hanno concluso perché la Corte respinga la proposta questione di
costituzionalità;
Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha
dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle norme
contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209, in riferimento alle
norme contenute nell'art. 113 della Costituzione;
che con ordinanza n. 102 del 15 novembre 1962 la Corte ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità della norma contenuta nel medesimo comma sopra
citato, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della
Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione non propone profili nuovi che possano
indurre la Corte a mutare la sua decisione, che, pertanto, deve essere
confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 113, 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte