Ordinanza n. 30/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.l. 55/1983
- art. 20legge 131/1983
- art. 19legge 131/1983
- art. 19d.l. 55/1983
- art. 21d.l. 55/1983
- art. 22d.l. 55/1983
- art. 23d.l. 55/1983
usata come parametro
citata
- art. 19legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20, 21,
22 e 23 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il
settore della finanza locale per l'anno 1983"), convertito con
modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi con ordinanze
emesse il 13 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Pisa, il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo
grado di La Spezia, il 3 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Ragusa e l'8 novembre 1984 dal TAR per la Liguria,
iscritte al n. 1378 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 125, 188 e 247
del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 107 bis, 161 bis e 202 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1.1 - la Commissione tributaria di primo grado di Pisa, nel corso
di un procedimento promosso da un contribuente avverso il
silenzio-rifiuto del Comune in ordine all'istanza di rimborso di quanto
versato a titolo di SOCOF (sovrimposta comunale sul reddito dei
fabbricati), solleva, con ordinanza del 13 ottobre 1984 (r.o. n.
1378/84), questione di legittimità costituzionale degli artt. 19,
primo e secondo comma, e 20, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l.
28 febbraio 1983, n.55, convertito con modificazioni nella legge 26
aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983 "), in riferimento agli artt. 3, 23 e 53
Cost.;
1.2 - in particolare, ad avviso del giudice a quo:
a) l'art. 19, primo e secondo comma, violerebbe da un lato l'art.
23 Cost., in quanto, attribuendo ai Comuni la facoltà di istituire o
meno la SOCOF, lederebbe la ratio sottostante alla riserva di legge; e,
dall'altro, l'art. 3 Cost. perché, devolvendo ai Comuni la facoltà
di scegliere fra un ventaglio di aliquote, determinerebbe
un'irrazionale discriminazione fra soggetti percettori di identico
reddito, basata sul luogo in cui ali immobili sono ubicati;
b) l'art. 20, sesto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo
comma, Cost., perché consente la detrazione di L. 190 mila " alle
sole unità immobiliari adibite a casa di abitazione non di lusso " e
determina " l'abbattimento alla base non con riguardo all'entità del
reddito, ma al numero dei cespiti che concorrono a formarlo ", con
conseguenze irragionevoli e lesive del principio di eguaglianza, a
parità di capacità contributiva;
c) l'art. 20, decimo e undicesimo comma, infine, violerebbe gli
artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché consente l'applicazione di
aliquote diverse a seconda che l'immobile sia soggetto all'ILOR, oppur
no, con la conseguenza di determinare, per i fabbricati soggetti a
quest'ultima imposta, una riduzione dell'ILOR stessa maggiore della
SOCOF, o per converso un onere aggiuntivo, in base alla circostanza che
il Comune abbia applicato l'aliquota dell'8% o altra di maggior
importo;
1.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
deduce, innanzitutto, l'inammissibilità delle questioni concernenti
riduzioni dell'aliquota o detrazioni dall'imponibile, per difetto
assoluto di motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse ai fini
del giudizio a quo; nel merito, poi, conclude per l'infondatezza di
tutte le questioni;
2.1 - la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, con
ordinanza del 28 settembre 1984 (r.o. n. 125/ 85), censura a sua volta
gli artt. 19 e 20, quinto, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l.
n. 55/83, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
2.2 - il giudice rimettente - oltre a svolgere argomentazioni
analoghe a quelle adottate dalla Commissione tributaria di Pisa circa
gli artt. 19 e 20, sesto comma, deduce, inoltre, che l'art. 20, quinto
comma, lederebbe gli indicati parametri costituzionali perché non
consente la detraibilità della SOCOF ai fini dell'imposta sui redditi;
l'art. 20, decimo e undicesimo comma, a sua volta violerebbe gli stessi
parametri in quanto " l'accordare per i fabbricati soggetti ad ILOR il
duplice beneficio della riduzione al 60% dell'aliquota SOCOF e dal 15
al 10 per cento dell'aliquota ILOR equivale sostanzialmente ad una
revoca dei benefici concessi ai costruttori di nuove case, aventi i
requisiti di esenzione ILOR ";
2.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, anche alla luce della
sopravvenuta sentenza della Corte n. 159 del 1985, per
l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni prospettate;
3.1 - la Commissione tributaria di primo grado di Ragusa, con
ordinanza del 3 novembre 1984 (r.o. n. 188/85), censura il solo art. 19
del d.l. n. 55/83, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., svolgendo
argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte;
3.2 - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
l'infondatezza delle questioni, sulla base della sentenza n. 159/85;
4.1 - il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel
corso di un procedimento promosso per ottenere l'annullamento della
delibera del Comune di Imperia istitutiva della SOCOF, solleva, con
ordinanza dell'8 novembre 1984 (r.o. n. 247/85), varie questioni di
legittimità costituzionale degli artt. da 19 a 23 del d.l. n. 55/83,
in riferimento agli artt. 3, 23, 47 e 53 Cost.;
4.2 - in particolare, il giudice a quo deduce:
a) l'art. 19 violerebbe gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., in
quanto colpisce una sola categoria di cittadini - i titolari di diritti
reali sui fabbricati - trascurando altre analoghe situazioni ugualmente
costituenti indice di capacità contributiva;
b) l'intero titolo II del d.l. n. 55 (artt. 19-23) violerebbe,
inoltre, da un lato l'art. 23 Cost., essendo lasciata ai Comuni la
scelta stessa dell'an dell'imposizione senza che siano dettati criteri
direttivi, Così configurandosi una vera e propria " delega in bianco "
ai Comuni stessi; dall'altro, sarebbero violati anche gli artt. 3 e 53,
secondo comma, in quanto è demandato ai Comuni di scegliere tra un
ventaglio di aliquote, con violazione del principio di uguaglianza e di
quello di progressività del sistema tributario;
c) l'intero titolo II del d.l. n. 55 lederebbe, poi, sotto altro
profilo, gli artt. 3 e 53, primo comma, nonché l'art. 47, secondo
comma, Cost.: l'essere la SOCOF dovuta anche in relazione al fabbricato
adibito ad abitazione del proprietario, sebbene si tratti di un bene
che non costituisce effettiva fonte di reddito, costituirebbe, infatti,
una ulteriore violazione del principio di uguaglianza e di capacità
contributiva, in quanto il peso dell'imposizione tributaria derivante
dalla SOCOF è risentito in modo ben più rilevante dal proprietario
che dell'immobile fruisce quale propria abitazione, rispetto a colui
che dalla proprietà dei fabbricati tragga un'effettiva fonte di
reddito; sotto l'indicato profilo, si configurerebbe la lesione anche
dell'art. 47, secondo comma, Cost., volto a favorire l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, in quanto, afferma
il giudice a quo, " appare evidente che l'imposizione tributaria è
determinante strumento di orientamento e condizione stessa
dell'efficacia della cosiddetta politica della casa ";
4.3 - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
conclude, anche sulla base della sentenza n. 159/85, per
l'infondatezza di tutte le questioni sollevate.
Considerato che:
1. - i giudizi, concernendo questioni identiche o comunque
connesse, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
2. - alcune delle questioni prospettate vanno dichiarate
manifestamente inammissibili, in quanto nelle ordinanze di rimessione
non vi è alcuna descrizione della specie oggetto dei giudizi di merito
e tale difetto di motivazione non consente alla Corte di accertare la
rilevanza delle questioni sollevate ai fini della decisione dei giudizi
a quibus: in particolare, la mancata descrizione della situazione
patrimoniale dei ricorrenti impedisce di valutare la rilevanza di
quelle questioni che investono disposizioni concernenti detrazioni
d'imposta (art. 20, sesto comma), la cui applicabilità nei giudizi di
merito non risulta accertata;
3. - identica conclusione si impone per la questione sollevata dal
TAR della Liguria in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47,
secondo comma, Cost., (v. supra, al punto 4.2, lett. c): anche in
questo caso nell'ordinanza di rinvio non si spiega se il ricorrente nel
giudizio di merito fruisca della propria casa quale abitazione, per
modo che la richiesta declaratoria di incostituzionalità possa
incidere sull'esito del giudizio stesso;
4. - circa il particolare profilo in cui è prospettata la
questione dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, dalla Commissione
tributaria di La Spezia (v. supra, al punto 2.2), va rilevato che,
anche a prescindere dalla mancata descrizione della specie, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto si
chiede in questo caso alla Corte una pronuncia che introduca un nuovo
regime, per chi è soggetto alla SOCOF ed esente dall'ILOR, la cui
definizione esorbita dai poteri di questo Collegio;
5. - le residue questioni sono già state esaminate sotto gli
stessi profili dalla Corte con sentenza n. 159 del 1985 e dichiarate
non fondate quelle concernenti l'art. 19 del d.l. n. 55/83, ed
inammissibili quelle aventi ad oggetto l'art. 20, quinto, decimo e
undicesimo comma, del detto decreto legge. Le conclusioni raggiunte
dalla Corte nella citata pronunzia valgono anche per i giudizi attuali;
6. - la questione proposta dal TAR della Liguria con riguardo
all'intero titolo II del d.l. citato (v. supra, al punto 4.2., lett. b)
non è sorretta da altre deduzioni, diverse da quelle svolte dai
giudici rimettenti per censurare l'art. 19 e va, quindi, per le ragioni
già dette, dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28
febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile
1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione
tributaria di primo grado di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e
53, primo comma, Cost.;
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, sesto comma, del d.l. n.
55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131,
sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Pisa e La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, Cost.;
c) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma,
del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge
26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Pisa e La Spezia, in
riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;
d) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del titolo II del d.l. 28 febbraio 1983, n.
55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in
riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost.;
e) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 55/83, convertito con
modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevate con le
ordinanze in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di
Pisa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., e dalle Commissioni
tributarie di primo grado di La Spezia e Ragusa, in riferimento agli
f) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del titolo II del d.l. n. 55/83, convertito con
modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in riferimento agli
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte