Ordinanza n. 30/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9 ("Norme per la approvazione del
piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan"),
modificata con legge regionale 4 aprile 1978, n. 6 ("Modificazione
della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione
del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan"),
promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal T.A.R. per la
Valle d'Aosta, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno
1980;
Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma della Valle
d'Aosta;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. Valle d'Aosta con l'ordinanza in epigrafe
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge
regionale Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9, modificata con legge
regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6, nella parte in cui
disciplina la formazione del piano regolatore della Conca di Pila,
per contrasto: a) con l'art. 2 dello Statuto speciale per la regione
Valle d'Aosta, in quanto vengono disposti vincoli e limitazioni a
diritti senza consentire agli interessati di esporre adeguatamente le
proprie ragioni né di fruire della tutela giurisdizionale, così
violando i principi del "giusto procedimento"; b) con gli artt. 5,
128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, della Costituzione, in quanto
viene sottratto al Comune di Gressan, attribuendolo alla Giunta
regionale, il potere di approvare i piani di utilizzazione di zona,
così comprimendo l'autonomia dell'ente locale e ledendo il principio
del decentramento delle funzioni amministrative delle regioni;
che nel giudizio si è costituita la Regione autonoma Valle
d'Aosta, concludendo per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza
delle questioni;
Considerato che il T.A.R. Valle d'Aosta trascura di individuare le
disposizioni della legge regionale impugnata che intende sottoporre
al giudizio di costituzionalità e omette di motivare circa la
rilevanza delle relative questioni nel giudizio a quo;
che, in particolare, per quanto concerne la questione sub a) non
è chiaro quale norma si intenda impugnare, posto che l'art. 2
disciplina per la formazione del piano regolatore un procedimento che
consente a chiunque vi abbia interesse di presentare le sue
osservazioni, sulle quali è chiamata poi a pronunciarsi la Giunta
regionale in sede di approvazione definitiva, con decisioni a loro
volta evidentemente suscettibili di rimedi giurisdizionali;
che analogamente, per quanto concerne la questione sub b), non
si comprende quale parte della legge si intenda impugnare, dato che
nessuno dei quattro articoli della stessa attribuisce alla giunta
regionale il potere di approvare i piani di utilizzazione della zona;
che il ricordato contenuto normativo può rinvenirsi soltanto
nell'art. 5 delle disposizioni di attuazione della legge regionale 11
marzo 1968, n. 9, disposizioni che peraltro, avendo natura
regolamentare, non sono censurabili in sede di giudizio di
legittimità delle leggi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale della legge regionale Valle d'Aosta 11
marzo 1968, n. 9 (Norme per la approvazione del piano regolatore
della Conca di Pila, nel Comune di Gressan), modificata con legge
regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6 ("Modificazione della
legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del
piano regolatore della Conca di Pila, in Comune di Gressan")
sollevate con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 2 dello
Statuto speciale Valle d'Aosta e gli artt. 5, 128, ultimo comma, e
118, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte