Ordinanza n. 30/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 10 novembre 1998 dal pretore di Padova nel procedimento civile
vertente tra BB s.n.c. e Giancol s.p.a., iscritta al n. 48 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di
Padova, con ordinanza emessa il 10 novembre 1998, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui prevede la condanna del
testimone intimato e non comparso ad una pena pecuniaria non
inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila;
che il rimettente, rilevato che nel corso del giudizio a quo un
testimone, regolarmente intimato dalla parte attrice, non era
comparso né aveva addotto alcun legittimo impedimento, ritiene di
dover procedere alla sua condanna alla pena pecuniaria stabilita
dall'art. 255, primo comma, cod. proc. civ., prima di disporne
l'accompagnamento coattivo, provvedimento ritenuto dal pretore di
Padova "più grave";
che il giudice a quo, dopo aver osservato che il codice di
procedura penale prevede, all'art. 133, la condanna del testimone non
comparso al pagamento di una somma da lire centomila a lire un
milione, e che l'ammontare massimo della sanzione prevista
dall'articolo impugnato - lire diecimila - non sarebbe tale da
indurre il testimone a comparire per rendere l'ufficio cui è stato
chiamato, ritiene ingiustificata la disparità di trattamento
prevista, per i testi citati e non comparsi, dalle norme dei due
codici di rito;
che il pretore di Padova solleva perciò questione di
legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, cod. proc.
civ., "nella parte in cui prevede che la pena pecuniaria in cui
incorre il teste non comparso sia non inferiore a lire quattromila e
non superiore a lire diecimila", per la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in relazione alle maggiori sanzioni pecuniarie previste
nella stessa ipotesi dal codice di procedura penale, e per la
violazione dell'art. 97 della Costituzione, essendo la norma
impugnata contraria "al buon andamento dell'amministrazione della
giustizia".
Considerato che effettivamente la misura della pena pecuniaria in
esame (così come quella di altre sanzioni pecuniarie previste dal
codice di procedura civile) di cui il rimettente lamenta
l'irrisorietà, appare del tutto inadeguata, non essendo stata
rivalutata nel tempo secondo il mutato valore della moneta;
che, tuttavia, questa Corte deve ancora una volta sottolineare
che la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla
discrezionalità del legislatore, cui è riservata anche la modifica
e l'adeguamento delle stesse, non potendo questa Corte sostituire "la
propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle
discrezionali scelte, sia per la determinazione dei precetti, sia
quanto al tipo che alla entità delle rispettive sanzioni" (ordinanze
nn. 44 del 1995 e 388 del 1997);
che, come questa Corte ha più volte affermato, vi è piena
autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale, di
modo che essi non sono comparabili ai fini della violazione del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione
(sentenze nn. 326 del 1997 e 53 del 1998 e ordinanza n. 429 del
1998);
che l'esercizio della funzione giurisdizionale risulta estraneo
alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione di
cui all'art. 97 della Costituzione;
che la questione appare perciò manifestamente infondata sotto
ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura
civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione
dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte