Ordinanza n. 300/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo
comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa
il 17 giugno 1987 dalla Corte di appello di Catania, iscritta al n.
705 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1987 (reg. ord. n.
705 del 1987) nel procedimento penale a carico di Barbagallo Mario la
Corte d'appello di Catania sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429,
convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, il quale accomuna - così
violando, ad avviso del collegio rimettente, il principio di
eguaglianza - l'omissione ed il ritardo nel versamento delle ritenute
operate a titolo d'acconto d'imposta sui redditi da retribuzione;
Considerato che l'omesso versamento all'erario di somme ritenute
in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del
1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, dà luogo ad
un reato omissivo ad effetti permanenti, la cui pena è stata
discrezionalmente prevista dal legislatore, secondo valutazioni di
politica criminale a lui spettanti, nell'art. 2 d.l. n. 429 del 1982,
attualmente impugnato;
che, come già questa Corte ha deciso (ord. n. 337 del 1987)
seguendo la propria costante giurisprudenza (sent. nn. 103 del 1982,
162 del 1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali del legislatore
in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di
costituzionalità se non si rivelino irragionevoli: né, per quanto
attiene alla fattispecie considerata, può ritenersi irragionevole la
non previsione di una sanzione differenziata per l'ipotesi in cui il
reo, versando in ritardo quanto dovuto, siasi adoperato efficacemente
per attenuare le conseguenze del reato, giacché di tale
comportamento il giudice potrà tener conto in sede di determinazione
quantitativa della pena;
che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio
1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte d'appello di Catania con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte