Ordinanza n. 300/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 108/1968
- art. 7legge 154/1981
usata come parametro
citata
- art. 27legge 1257/1962
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge
17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge
23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5
agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale
della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello
di Torino nel procedimento civile vertente tra Torrione Gianni e Bich
Edoardo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello
di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e
Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello
di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan
Silvano ed altra, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in
epigrafe la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli
artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale), assumendo che tali
disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria
e non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado
di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale regionale,
determinino una irragionevole disparità di trattamento a danno di
quest'ultima;
che è altresì censurato, "di riflesso", l'art. 27 della legge
5 agosto 1962, n.1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale
della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta
da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di
ineleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale - in unico grado -
alla Corte d'appello di Torino;
Considerato che la questione, già proposta dalla stessa Corte
d'appello di Torino, è stata dichiarata inammissibile con la
sentenza n. 1131 del 1988 in riferimento tanto alle disposizioni
direttamente impugnate, non applicabili nel giudizio principale,
quanto a quella in esso effettivamente applicabile - e cioè l'art.
27 della legge n. 1257 del 1962 - "poiché non è dato comprendere,
in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa,
in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata 'di
riflesso'";
che, poiché con le tre predette ordinanze la questione è
riproposta nei medesimi termini e con identica prospettazione, essa
va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale) e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154
(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche
di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e
in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario
nazionale) e, "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962,
n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Torino con tre ordinanze emesse il 30
settembre 1988 (r.o. nn. 1, 2, 3 del 1989).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte