Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 19 maggio 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a

carico di Valderetti Davide ed altri, iscritta al n. 162 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento a carico di soggetti

tutti imputati del delitto di oltraggio ed alcuni, in particolare,

anche di minaccia in danno di agenti di P.S., il Tribunale di Roma,

con ordinanza emessa il 19 maggio 1990, ha sollevato, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura

penale;

che il giudice a quo afferma di essere pervenuto a giudizio di

assoluzione per insufficienza di prove per entrambi i reati e di non

aver potuto ex art. 530 del codice di procedura penale, assolvere gli

imputati con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto,

rientrando il reato di oltraggio nell'amnistia, si sarebbe dovuto

applicare l'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale

ai termini del quale, in presenza di una causa estintiva,

l'assoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti

evidente l'innocenza dell'imputato;

che, a seguito del provvedimento di clemenza, risulterebbe

preclusa all'imputato l'assoluzione con la più favorevole formula,

mentre, nella stessa situazione probatoria di prova insufficiente,

l'imputato del più grave reato - di cui agli artt. 110 e 336 del

codice penale - non coperto da amnistia si gioverebbe della formula

dell'insussistenza del fatto;

che, quindi, il decreto di amnistia, al pari dell'intervento

d'ogni altra causa estintiva, ridarebbe rilevanza al dubbio

probatorio, espunto dal sistema del nuovo codice, e gl'imputati

sarebbero assoggettati ad un'ingiustificata disparità di

trattamento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione sia sulla base della regola per

cui le formule di proscioglimento nel merito prevalgono sulla

declaratoria d'estinzione del reato, sia perché l'applicazione della

norma impugnata deve diversamente configurarsi in relazione alla fase

procedimentale in cui essa trova luogo, venendo meno l'"evidenza" -

di cui al secondo comma della norma stessa - una volta superato,

nella fase decisoria, lo stato d'incompiutezza procedimentale;

Considerato che il principio della prevalenza delle formule

assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del

reato è razionalmente contemperato, anche a fini di economia

processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle

risultanze probatorie che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato

non lo ha commesso" o che "il fatto non costituisce reato" o "non è

previsto dalla legge come reato";

che tale esigenza deve necessariamente valutarsi in rapporto

allo stato del procedimento, di talché, ove il dibattimento - come

nel caso di specie - sia giunto al proprio epilogo, il giudice sarà

chiamato a pronunciare sentenza a norma degli artt. 529 e seguenti

del codice di procedura penale;

che, comunque, l'applicazione dell'amnistia, nei confronti degli

imputati per i quali non ricorrono tali ipotesi, non concreta

violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunziabilità

della causa estintiva che - costituendo esplicazione del diritto di

difesa - tutela il diritto "di chi sia perseguito penalmente ad

ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla

irrogazione di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella

sua formulazione documenti la non colpevolezza" (sentenza n. 175 del

1971);

che, pertanto, non configurandosi il paventato vulnus del

principio di cui all'art. 3 della Costituzione, la questione è

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte