Ordinanza n. 300/1998
Altra decisione · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 341Codice penale
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal pretore di Milano nei confronti del
Senato della Repubblica, sorto a seguito della delibera del Senato
della Repubblica del 7 maggio 1997 con la quale è stata dichiarata
l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Francesco
Tabladini nei confronti di Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, con
ricorso depositato il 13 febbraio 1998 ed iscritto al n. 89 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti del
senatore Francesco Tabladini - imputato del reato di cui agli artt.
110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per aver apposto su alcuni
edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della
Repubblica presso il Tribunale, scritte lesive dell'onore e del
prestigio di due magistrati - il pretore di Milano ha proposto, con
ordinanza emessa il 1 dicembre 1997, conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio
1997, con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che il
fatto oggetto del procedimento penale concerne opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con
conseguente insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che il pretore ricorrente sostiene che il Senato avrebbe
esercitato illegittimamente il proprio potere, in quanto i fatti
specifici addebitati al senatore Tabladini non rientrano nell'ambito
di operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia
ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione;
che il pretore di Milano, in ordine al giudizio del quale è
investito, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso
esercitate, in conformità del principio, ripetutamente affermato da
questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in
conflitti di attribuzione (in ultimo, v. ordinanze nn. 177 e 37 del
1998);
che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad
essere parte del presente conflitto, quale organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in
ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione (tra le tante, v. ordinanze nn. 469 e 325 del 1997; nn.
6 e 339 del 1996);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
pretore di Milano lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte del Senato del potere
di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri
membri nell'esercizio delle loro funzioni (v. ordinanze nn. 469, 325
e 132 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal pretore di
Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al pretore di Milano;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Senato della Repubblica entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte