Ordinanza n. 300/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dalla Corte
dei conti sul ricorso proposto da Preverin Giovanni contro il
Ministero della difesa, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2001
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio pensionistico promosso per
il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la Corte dei
conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);
che la norma impugnata, nello stabilire (al primo comma) che
la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata debba essere
inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede
(al secondo comma) che detto termine sia elevato a dieci anni per il
solo caso di parkinsonismo;
che nel giudizio pendente davanti alla Corte dei conti il
ricorrente, militare in servizio di leva fino al 25 luglio 1986,
aveva presentato la domanda in data 21 settembre 1994, sicché il
giudice di primo grado l'aveva respinta per tardività;
che la Corte dei conti, in sede di gravame, disponeva
l'acquisizione di un parere da parte del collegio medico del
Ministero della sanità, secondo cui la malattia della sclerosi
multipla consiste in una patologia cronica a decorso subdolo, di
natura remittente e progressiva, sicché è ben possibile che
l'interessato non abbia potuto accorgersene entro il quinquennio
successivo alla cessazione dal servizio;
che pertanto, in virtù dell'indubbio parallelismo che può
instaurarsi tra la sclerosi multipla ed il morbo di Parkinson -
patologie entrambe a decorso lento e latente - la Corte rimettente
ritiene che la norma impugnata, nel consentire l'innalzamento del
termine a dieci anni per il solo caso del parkinsonismo, sia in
evidente contrasto col principio costituzionale di eguaglianza, che
imporrebbe ragionevolmente l'estensione di tale più ampio termine
anche al caso del ricorrente;
che la rilevanza della questione deriva dal fatto che, in
caso di accoglimento, la domanda di pensione privilegiata dovrebbe
essere accolta, con riforma della sentenza di primo grado.
Considerato che nel caso in esame il giudice rimettente non
contesta che la norma faccia decorrere il termine di decadenza per
l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di
cessazione dal servizio, bensì sollecita da questa Corte un
ampliamento del termine stesso, tale da porre coloro i quali sono
affetti da sclerosi multipla sullo stesso piano di coloro i quali
sono affetti da parkinsonismo;
che non è in discussione neppure il principio consolidato
dell'imprescrittibilità del diritto a pensione, ribadito da questa
Corte anche in riferimento alla pensione privilegiata (sentenza
n. 126 del 1991); né si chiede che anche per la domanda di questa
pensione, come in altri casi, si preveda un termine decadenziale
decorrente dall'insorgenza o dalla conoscibilità della malattia;
che, peraltro, nel dare conto della rilevanza della presente
questione, la Corte dei conti esprime un giudizio meramente
ipotetico, ravvisandosi solo la "possibilità" che il ricorrente non
abbia potuto rendersi conto dell'insorgenza della malattia entro il
quinquennio dalla cessazione dal servizio;
che, pur non considerando la particolare natura dell'istituto
della pensione privilegiata ordinaria - la quale presuppone la
dipendenza dell'infermità da causa di servizio e la relativa
verifica in un ragionevole termine dalla cessazione - va
preliminarmente rilevato che a questa Corte è preclusa una
declaratoria di illegittimità costituzionale nei sensi di cui
all'ordinanza di rimessione, soprattutto poiché la scelta di
prorogare i termini della domanda per l'una o per l'altra malattia,
sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla
discrezionalità del legislatore;
che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte