Ordinanza n. 300/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 2001 dal
Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza
relativo a G.F., iscritta al numero 876 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, dopo aver
puntualizzato di aver promosso d'ufficio un procedimento in vista
della eventuale revoca della liberazione anticipata compresa in un
provvedimento di cumulo, essendosi il condannato reso responsabile di
una grave infrazione disciplinare per la quale era verosimile
l'inizio di un procedimento penale, poi, peraltro, non avviato per
difetto di querela della persona offesa, ha sollevato in riferimento
agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione - questione
di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella
parte in cui non prevede che causa di revoca della liberazione
anticipata possa essere, oltre alla condanna per delitto, anche
l'accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, di un fatto
costituente delitto perseguibile a querela per il quale la querela
non è stata presentata;
che a parere del giudice rimettente la disciplina impugnata
si porrebbe in contrasto con gli artt. 27, secondo comma, e 3 Cost.,
in quanto il livello di casualità della revoca, determinato dalla
libertà di scelta nella presentazione o meno della querela,
renderebbe eventuale la correlazione tra la fruizione del beneficio
ed il merito penitenziario, incrinando la funzione rieducativa della
pena e ponendo al tempo stesso le basi per "abnormi disparità di
trattamento" fondate su una decisione privata;
che del pari vulnerati risulterebbero gli artt. 112 e 3
Cost., in quanto la revoca di benefici immeritati assumerebbe
connotazioni non dissimili da quelle che caratterizzano
l'obbligatorietà della azione penale, sia perché essa partecipa
"dell'originaria obbligatorietà del perseguimento giudiziale del
fatto (che, sia pure espresso con riferimento all'agire del pubblico
ministero, pare esprimere un principio generale), sia perché una
revocabilità discrezionale sarebbe inconciliabile con il principio
di uguaglianza";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la proposta questione.
Considerato che il giudice a quo ha iniziato d'ufficio il
procedimento di sorveglianza, nell'ambito del quale è stato
sollevato l'incidente di costituzionalità, al limitato fine - come
sottolinea l'ordinanza di rimessione - di "... valutare l'ipotesi
della revoca della liberazione anticipata ..." concessa nei confronti
di un condannato, ponendo a base di tale "ipotesi" una "grave
infrazione disciplinare" commessa dal condannato medesimo e per la
quale poteva reputarsi "probabile" la relativa persecuzione anche in
sede penale: così da consigliare l'apertura del procedimento di
revoca del beneficio, "...da istruirsi parallelamente all'eventuale
processo penale, all'esito del quale, sarebbe stato decidibile";
che alla stregua di tali premesse in fatto emerge, dunque,
con chiarezza che il Tribunale rimettente ha iniziato il procedimento
di sorveglianza - nel quale è stato poi iscritto il quesito di
costituzionalità - al di fuori di qualsiasi base normativa, posto
che è lo stesso rimettente a riconoscere che tale procedimento
sarebbe stato "decidibile" soltanto all'esito "dell'eventuale"
processo penale: una decisione "eventuale", quindi, non soltanto nel
merito ma - anche e soprattutto - in rito, in quanto subordinata al
realizzarsi di un presupposto non soltanto anch'esso "eventuale" (la
condanna), ma addirittura a sua volta dipendente da altra condizione,
pure essa "eventuale" (l'inizio del processo penale);
che, pertanto, il procedimento di sorveglianza in oggetto
finisce per risultare del tutto eccentrico rispetto al sistema così
come positivamente delineato: infatti l'intera sequenza degli atti
cui il Tribunale ha nella specie dato vita si configura come una
atipica "inchiesta preliminare", priva di una norma che ne
legittimasse (e ne imponesse) l'insorgenza; e destinata a chiudersi o
con un "non provvedimento" ("non doversi provvedere in ordine alla
revoca", come riconosciuto dal rimettente), o con l'effettivo inizio
di un legittimo procedimento di sorveglianza per la revoca della
liberazione anticipata, ove fosse intervenuta una sentenza di
condanna. D'altra parte, non è senza significato, agli effetti che
qui rilevano, la circostanza che l'art. 103 del regolamento
penitenziario stabilisca, proprio in tema di liberazione anticipata,
che l'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione sia
tenuto a comunicare al tribunale di sorveglianza "la sentenza di
condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso
durante l'esecuzione della pena": così testimoniando come
l'ordinamento non tolleri, in materia, inchieste o accertamenti
"preliminari" e configuri - a seguito della sentenza n. 186 del 1995
- la condanna, non più come condizione necessaria e sufficiente per
la revoca della liberazione anticipata, ma come "presupposto" che
legittima l'inizio del relativo procedimento;
che, di conseguenza, la questione proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte