Ordinanza n. 301/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il
22 novembre 1986 dal Pretore di Avigliano, iscritta al n. 765 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da
Genovese Carmine, ed avente per oggetto la sospensione dell'efficacia
della cartella esattoriale con la quale si pretendeva l'assolvimento
di debito per irpef da reddito della moglie, il Pretore di Avigliano
sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 l. 13 aprile 1977 n. 114
nella parte in cui, prevedendo la facoltà per i coniugi non
legalmente ed effettivamente separati di presentare la dichiarazione
dei redditi su un unico modello e stabilendo che, in tale
eventualità, i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento
dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a
ruolo a nome del marito, contrasterebbe con i principi di eguaglianza
e di equità contributiva, imponendo al marito un debito d'imposta
per i redditi della moglie;
Considerato che la questione sollevata nella ordinanza di
rimessione è sostanzialmente analoga a quella, riguardante l'art. 17
citato, già decisa da questa Corte con ordinanza n. 316 del 1987 nel
senso della manifesta infondatezza, giacché anche in quella
occasione si lamentava il contrasto tra l'art. 53 Cost. e la
posizione di oneri contributivi a carico di uno dei coniugi dovendo
questi, in virtù del vincolo della solidarietà, rispondere di beni
e di redditi dell'altro;
che la Corte ha già avuto pertanto modo di ritenere infondata
la questione, osservando come il collegamento con la capacità
contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni
tributarie a carico, oltreché del debitore principale, anche di
altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui
inerisce il rapporto tributario (v. sent. n. 120 del 1972);
che tale solidarietà tributaria si giustifica, nella
fattispecie in esame, con la scelta dei contribuenti di avvalersi
della facoltà di presentare dichiarazione congiunta, con i
conseguenti vantaggi od oneri;
che per le considerazioni suesposte la normativa impugnata non
contrasta con i principi della equità contributiva e, a fortiori,
con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e, pertanto, la
questione si appalesa manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 l. 13 aprile 1977, n. 114, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Avigliano con la
ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte