Ordinanza n. 301/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 990/1990
- art. 21legge 990/1969
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 21legge 39/1977
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dal
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,
promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale di
Locri nel procedimento civile vertente tra Librandi Filomena e la
Compagnia generale di assicurazioni "La Peninsulare" S.p.A. ed altri
iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione dell'"Ambra Assicurazioni" S.p.A.;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società
d'assicurazioni, convenuta per il risarcimento di un danno da
sinistro stradale, era stata posta in liquidazione coatta
amministrativa, il Tribunale di Locri, a fronte dell'eccezione -
opposta dall'impresa designata per la liquidazione del danno -
tendente a limitare il risarcimento entro i limiti di cui alla
tabella "A" (allegata alla legge citata), ha sollevato, con ordinanza
emessa il 19 giugno 1990, questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, ultimo
comma, della legge n. 990 del 1969, come modificato dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39;
che il giudice a quo osserva come la norma, nel caso in cui il
veicolo risulti assicurato con società posta in liquidazione coatta
amministrativa, limiti la responsabilità dell'impresa designata dal
Ministro dell'industria per la liquidazione dei danni ai massimali di
cui alla tabella "A" allegata alla legge stessa;
che, a parere del giudice rimettente, tali importi essendo
suscettibili solo di periodici provvedimenti di rivalutazione, non
sarebbero posti sufficientemente al riparo dalla svalutazione
monetaria - contrariamente a quanto si verificherebbe per effetto
della sentenza di questa Corte n. 560 del 1987, nel caso d'incidente
causato da veicolo non identificato - e di conseguenza si verrebbe a
creare disparità di trattamento tra le due ipotesi;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita
l'"Ambra Assicurazioni" S.p.A. nella qualità di impresa designata,
chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base
dell'inesistenza di un generale principio di adeguamento automatico
dei massimali;
Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte, con specifico riferimento
alla stessa fattispecie di cui all'odierno giudizio a quo e cioè in
tema di responsabilità dell'impresa designata alla liquidazione del
danno per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa la
società assicuratrice del danneggiante;
che la congruità, affermata nell'ordinanza di questa Corte n.
319 del 1990, del sistema che affida a periodici provvedimenti -
fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei
risarcimenti - l'adeguamento della tabella recante i minimi di
garanzia risulta confermata dalla recente legge 9 gennaio 1991, n.
20, che ha disciplinato, richiamandosi proprio alla tabella "A"
allegata alla legge n. 990 del 1969, l'ipotesi d'incidenti cagionati
da veicolo non identificato, di cui alla sentenza di questa Corte n.
560 del 1987;
che, quindi, tale evenienza risulta ora del tutto assimilata a
quella oggetto della censura - con conseguente omogeneità del
sistema - e non può essere assunta quale tertium comparationis;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre
1990, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Locri, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte