Ordinanza n. 301/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 212/1956
- art. 29legge 81/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 4
aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda
elettorale), e dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993,
n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con
ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, nel
procedimento penale a carico di Lanzarini Pietro, iscritta al n. 536
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Lanzarini Pietro;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
Francesco Guizzi.
Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, il giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n.
212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), e
dell'art.29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale);
che, con successiva ordinanza del 26 maggio 1997, lo stesso
giudice ha integrato, con la motivazione, l'ordinanza precedentemente
resa;
che, ad avviso del rimettente, i fatti posti a carico
dell'imputato, riguardanti figure di reato relative alla propaganda
elettorale, avrebbero caratteristiche omogenee rispetto a tutte le
altre figure di illecito punite con la sanzione amministrativa;
che si paleserebbe, pertanto, una ingiustificata disparità di
trattamento sanzionatorio dei fatti in esame, censurabile allo stesso
modo della sentenza n. 52 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della sanzione penale, in origine prevista per l'uso,
a fine di propaganda elettorale, dell'altoparlante collocato su
automobile, essendo la fattispecie in contrasto con la nuova
disciplina tendente alla completa decriminalizzazione della materia;
che si è costituita, con memoria in data 9 settembre 1997, la
parte privata, Lanzarini Pietro;
che, ad avviso di quest'ultimo, delle due violazioni contestate,
la prima (quella di cui all'art. 9 della legge n. 212 del 1956)
sarebbe espressamente "depenalizzata" dalla legge n. 515 del 1993, e
la seconda (quella di cui all'art. 29 della legge n. 81 del 1993)
sarebbe affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale
accertato con la citata sentenza n. 52 del 1996, perché
sanzionerebbe penalmente una condotta, qual è l'affissione di
manifesti privi dell'indicazione del committente, omogenea a quelle
già sottratte a ogni conseguenza penale;
che la parte privata ha concluso, pertanto, per la declaratoria
di illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, della
legge n. 81 del 1993.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione, sebbene motivata con
un provvedimento successivo, non si coglie il nesso di rilevanza fra
le questioni sollevate e il giudizio pendente avanti al giudice a
quo, atteso che, a tacer d'altro, l'art. 9 della legge n. 212 del
1956, che vieta l'affissione di stampati, giornali murali o altri
manifesti di propaganda, nel giorno precedente le elezioni, punisce
tali condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000
a L. 2.000.000, ai sensi dell'art. 15, comma 17, della legge n. 515
del 1993, e non con la sanzione penale;
che non è dato sapere, altresì, se la violazione riguarda la
competizione nelle elezioni amministrative, per la quale l'art. 29,
commi 3 e 5, della legge n. 81 del 1993, sanzionato dall'art. 15
della legge n. 515 del 1993, stabilisce la multa da L. 1.000.000 a L.
50.000.000 per la mancata indicazione del nominativo del committente
responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale, o se
invece concerne la competizione elettorale politica, per la quale lo
stesso identico precetto, contenuto nell'art. 3, comma 2, della legge
n. 515, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria,
identica nel numerario;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la
disciplina della propaganda elettorale);
b) dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81
(Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte