Ordinanza n. 302/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 92legge 689/1981
- art. 91legge 689/1981
- art. 91Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
citata
- art. 590Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)
promossi con due ordinanze emesse l'8 ottobre e il 3 dicembre 1982 dal
Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali a carico di
Totaro Pasquale e Gasparotto Luigi Antonio, iscritte al n. 923 del
registro ordinanze 1982 e al n. 200 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 142 e 219
dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze in
epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui,
sostituendo l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., dispone che il
delitto di lesioni colpose è punibile a querela della persona offesa e
dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui
disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla
sospensione della patente;
che secondo il Pretore per effetto della nuova disciplina il
giudice non può sospendere la patente, né sindacare la sospensione
disposta dal Prefetto, se non quando sia stata presentata querela da
parte della persona offesa, con violazione del principio di
eguaglianza;
considerato che peraltro in entrambi i giudizi a quibus è stata
ritualmente presentata la querela, tanto che il giudice ha potuto
promuovere l'azione penale e citare in giudizio gli imputati,
risultando così pienamente investito di quei poteri di cui lamenta la
carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della persona offesa;
che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalle
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte