Ordinanza n. 302/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 26/1988
- art. 1-bislegge 26/1988
- art. 1legge 108/1988
- art. 1-bislegge 108/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 1 e 1- bis della legge 8 aprile 1988 n. 108 (Misure
urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità
abitative) promosso con ordinanza emessa l' 11 settembre 1988 dal
Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra
Polo Maria Teresa e Zito Rosa iscritta al n. 684 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione
all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso
abitativo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la
sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra data
"maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia", il Pretore di
Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 1- bis del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito con modificazioni
nella legge 8 aprile 1988, n. 108, in quanto, "nel loro combinato
disposto", introducono una ingiustificata disparità di trattamento
tra conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili
ad uso diverso dall'abitazione, il beneficio della sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non essendo per questi
ultimi subordinato alla condizione dell'alta tensione abitativa del
comune in cui l'immobile è situato;
che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate
violerebbero il principio di eguaglianza anche perché
comporterebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra i
conduttori di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati
"ad alta tensione abitativa" e i conduttori di immobili ad uso
abitativo siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina
di Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso
trattamento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non
abitativo;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno della
pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da una
interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso
che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi disposta in
favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe
subordinata alla condizione dell'ubicazione in un comune ad alta
tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito nel precedente
art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;
che, al contrario, dalla ratio dell'art. 1-bis, aggiunto della
legge di conversione, e ancora dall'art. 4- bis si argomenta
chiaramente che la detta condizione vale anche per gli immobili
adibiti ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga
stabilita dall'art. 4- bis per i comuni terremotati;
che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di
trattamento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i
conduttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparità di
trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in
comuni non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di
immobili ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art.
1 del d.l. n. 708 del 1986, convertito nella legge n. 899 del 1986,
comporta un'eccezione al principio di esecutività dei provvedimenti
giudiziari di condanna, non già, come suppone il Pretore remittente,
un limite arbitrario a una presunta regola di sospensione
dell'esecuzione: eccezione giustificata appunto dalle peculiari
situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione
abitativa;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 1- bis del decreto-legge 8 febbraio
1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile
1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte